Limite tariffario per MSNA: inammissibile il ricorso per novità della questione e violazione del principio di autosufficienza (Cass. civ. Sez. 1 n. 16806 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca, per la prima volta in sede di legittimità, la violazione di una norma o di un atto amministrativo generale concernente il quantum della pretesa, quando tale questione non sia stata prospettata nei gradi di merito. Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre solo ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche implicito, su una domanda o eccezione ritualmente e inequivocabilmente formulata. La parte che deduce tale vizio è tenuta, a pena di inammissibilità, a precisare che la domanda o l’eccezione sia stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni, riportando i relativi atti nei loro esatti termini per consentire la verifica della ritualità e della decisività delle questioni prospettate.
Il Fatto
La Cooperativa sociale, deducendo di aver prestato servizi di accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati, chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per il pagamento delle relative fatture. A seguito dell’opposizione del Comune, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, condannando la cooperativa alle spese di lite.
La Corte d’Appello, adita dalla cooperativa, riconosceva gli interessi moratori sulle somme pagate in ritardo, confermando nel resto la sentenza di primo grado e applicando il limite tariffario di 45 euro pro die/pro capite, previsto per le strutture di accoglienza di secondo livello, anche alle prestazioni rese nel 2014. La cooperativa ricorre per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea applicazione retroattiva del limite tariffario e l’omessa pronuncia sulla domanda volta al riconoscimento della tariffa di 76 euro, prevista per le comunità alloggio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando distintamente i due motivi proposti.
Quanto al primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 11 delle preleggi e dei decreti regionali, lamentando l’applicazione retroattiva del limite tariffario di 45 euro. La Corte rileva che tale contestazione, riguardante l’entità della tariffa e quindi il quantum del credito, non era stata formulata nei gradi di merito, dove la cooperativa aveva contestato solo l’obbligo di pagamento e non la sua entità, risultando quindi nuova in sede di legittimità. Inoltre, la Corte chiarisce la diversa natura delle due discipline: il d.P. del 1996 concerne gli schemi di convenzione-tipo per i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale n. 22/1986, mentre il d.P.R.S. n. 513/2016 ha ad oggetto gli standard specifici per le strutture per minori stranieri non accompagnati, fissando una retta massima di 45 euro, allineata al contributo statale. Si tratta, quindi, di ambiti applicativi diversi e non di una successione normativa nel tempo, assorbendo ogni questione di retroattività.
Riguardo al secondo motivo, la Corte richiama il principio di diritto per cui l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ricorre solo quando il giudice ometta completamente di provvedere su una domanda o eccezione che gli sia stata ritualmente sottoposta. La parte che deduce tale vizio è gravata da un preciso onere di autosufficienza del ricorso, dovendo indicare specificamente l’atto difensivo in cui la domanda è stata proposta e i suoi esatti termini, al fine di consentire alla Corte la verifica della ritualità e della decisività delle questioni. Nella specie, la ricorrente non ha indicato dove la domanda relativa alla tariffa di 76 euro sia stata proposta nei giudizi di merito, né ha specificato le caratteristiche che la Corte avrebbe omesso di valutare, limitandosi ad allegazioni generiche.
La Corte osserva, infine, che la sentenza impugnata aveva già evidenziato che sarebbe stato onere della cooperativa identificare con precisione le somme spettanti per ogni singolo minore, non essendo possibile calcolare l’eventuale differenza tra le tariffe in assenza di detti elementi. L’irrilevanza della contestazione e la mancata ottemperanza all’onere di autosufficienza rendono quindi inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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