Contratto di appalto non provato e gestione di fatto dell’impianto (Cass. civ. Sez. II n. 18413 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso materiale delle chiavi di accesso a un impianto e l’affidamento a imprese terze di modesti lavori di manutenzione non integrano prova della conclusione di un contratto di appalto di servizi con il nuovo gestore del servizio, quando tali condotte siano riconducibili a iniziative unilaterali del precedente gestore assunte senza il consenso del committente. L’accertamento della mancata stipulazione, anche verbale, del contratto e della assenza di attività svolte nel periodo di riferimento esclude la spettanza del corrispettivo richiesto. In sede di legittimità è inammissibile la censura che, contestando la valutazione delle prove testimoniali e la scelta tra le risultanze probatorie, miri a ottenere una rivalutazione dei fatti, involgendo apprezzamenti riservati al giudice del merito. Una volta esclusa a monte la prova della stipulazione contrattuale, diviene privo di interesse il sindacato sull’argomentazione rafforzativa relativa alla mancata pattuizione del compenso.
Il Fatto
Una società in liquidazione conveniva davanti al Tribunale di Potenza il nuovo gestore del servizio idrico integrato, chiedendo il pagamento del corrispettivo maturato per l’anno 2004 per la gestione e manutenzione di un impianto di depurazione, cui il committente era subentrato dopo il trasferimento del servizio dall’ambito territoriale ottimale. In subordine domandava l’indennità per gestione di affari altrui o l’indennizzo per arricchimento senza giusta causa.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale con condanna al pagamento. La Corte d’appello di Potenza, in totale riforma, rigettava la pretesa, rilevando che non vi era prova della conclusione dell’accordo né dell’intesa sul compenso e che, per il 2004, non era stata documentata alcuna attività. La soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità e chiarezza, riscontrando nell’atto gli aspetti rilevanti dell’excursus processuale e le censure articolate avverso la sentenza impugnata.
Nel merito, i primi due motivi sono infondati. Non sussiste il dedotto contrasto irriducibile tra l’affermazione della mancata stipulazione del contratto di gestione e la circostanza che la società avesse mantenuto la disponibilità delle chiavi dell’impianto, come consegnate dal precedente committente. Tali accadimenti non sono significativi della conclusione del contratto: essi sono riconducibili a contegni unilaterali del precedente gestore, assunti senza il consenso del nuovo gestore. La sentenza impugnata valorizza inoltre un profilo non contestato, ossia la mancanza di dimostrazione di attività svolte nel 2004.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti infondati. La scelta tra le risultanze probatorie e il giudizio sull’attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che non deve discutere ogni singolo elemento né confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione. In questa prospettiva la Corte richiama, tra le altre, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, ribadendo che esula dal vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ogni contestazione volta a criticare il convincimento formato dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Dalle deposizioni, come riportate nel ricorso, non emerge alcun travisamento della prova: i testi non hanno riferito che il nuovo gestore avesse conferito l’appalto per il 2004.
Il quinto motivo è inammissibile. Il riferimento a trattative cui non aveva partecipato il legale rappresentante del committente, in mancanza di prova della stipulazione anche verbale, non inficia la coerenza della decisione. La censura mira a una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, come già affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. Inammissibile è anche il settimo motivo: negata a monte la prova della stipulazione, perde interesse il sindacato sull’argomentazione rafforzativa relativa alla pattuizione del compenso. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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