Cuneo fiscale alle imprese di trasporto pubblico solo con tariffa remunerativa (Cass. civ. Sez. V n. 18459 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale del c.d. cuneo fiscale, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997, non spetta alle imprese che gestiscono pubblici servizi in regime di concessione traslativa quando la remunerazione sia costituita da una tariffa remunerativa fissata o regolamentata dall’amministrazione e idonea a garantire l’equilibrio economico-finanziario, scontando già il costo dell’IRAP. Il vantaggio va invece riconosciuto quando il servizio sia affidato mediante un mero appalto di servizi, ovvero quando la tariffa non sia remunerativa, poiché in tali casi è escluso il rischio di sovra-compensazione. Ai fini dell’esclusione non rilevano ulteriori corrispettivi di natura latamente tariffaria posti a carico dell’amministrazione e non dell’utenza.

Il Fatto

Una società esercente autotrasporto pubblico locale chiedeva il rimborso dell’IRAP versata in eccedenza per gli anni dal 2007 al 2011, applicando le deduzioni ritenute spettanti in forza della disciplina sul cuneo fiscale.

La CTP di Crotone accoglieva il ricorso, escludendo che la società rientrasse tra le public utilities operanti su concessione a tariffa. La CTR della Calabria accoglieva invece il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ravvisando un rapporto concessorio traslativo e ritenendo il servizio di trasporto locale assoggettato a tariffe e a corrispettivi chilometrici regionali. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento sulla spettanza del rimborso alle imprese esercenti pubblici servizi, richiamando Cass. n. 4527/2025, Cass. n. 32633/2019, Cass. n. 16889/2020, Cass. n. 29504/2021 e Cass. n. 35633/2023. La misura agevolativa non si applica alle imprese che operano in situazione di mercato protetto, ossia sulla base di una concessione traslativa con cui l’ente pubblico trasferisce al privato diritti e potestà inerenti a un’attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione.

Il Collegio precisa però che l’esclusione presuppone una tariffa remunerativa, intesa in senso proprio come prezzo corrisposto direttamente dall’utenza, che assicuri l’equilibrio economico-finanziario e consenta di scontare il costo dell’imposizione IRAP. In questa prospettiva il giudice richiama la decisione della Commissione europea 12/09/2007 C(2007) 4133, che ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione del beneficio proprio per evitare fenomeni di sovra-compensazione.

Ne deriva che, ove la tariffa non sia remunerativa, ovvero il rapporto sia regolato da un mero appalto di servizi, il beneficio va riconosciuto. La gestione in appalto esclude di per sé il rischio di sovra-compensazione, perché la remunerazione avviene sulla base di un corrispettivo concordato e l’attività risponde a una logica imprenditoriale. Il Collegio ribadisce che solo la tariffa capace di generare profitto giustifica l’esclusione, secondo il principio espresso da Cass. n. 6332/2022.

La Corte esclude inoltre che rilevino ulteriori corrispettivi di natura latamente tariffaria, fissati dalle pubbliche amministrazioni e non posti a carico dell’utenza: l’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 446/1997 considera solo i sistemi tariffari sensibili alle variazioni dell’IRAP. Solo una lettura rigorosa rende l’esclusione neutrale e non selettiva.

Quanto alla qualificazione del rapporto, il Collegio ricorda che essa integra uno scrutinio di legittimità, a differenza dell’interpretazione della volontà contrattuale riservata al merito, richiamando Cass. n. 15603/2021 e Cass. n. 12260/2016. Nel caso di specie il giudice d’appello ha affermato in via generale che ogni affidamento a un privato segue lo schema concessorio, senza indagare la remuneratività delle tariffe né l’incidenza dei contributi sul costo IRAP. I motivi secondo e terzo sono pertanto fondati; il primo, relativo al vizio di motivazione, è rigettato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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