Contraddittorio preventivo solo per tributi armonizzati negli accertamenti a tavolino (Cass. civ. Sez. V n. 1474 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta al contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi ai tributi non armonizzati, assoggettati alla sola normativa nazionale, quando l’attività istruttoria si svolge cd. a tavolino. Le garanzie dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 operano esclusivamente per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali di esercizio dell’attività. Per i tributi armonizzati l’obbligo di contraddittorio sussiste, ma le sue modalità non sono a forma vincolata e la sua violazione non comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente non assolve all’onere della prova di resistenza, enunciando in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Non occorre, pertanto, alcun processo verbale di constatazione conclusivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di un’attività istruttoria svolta a tavolino con interlocuzione documentale, notificava a una società contribuente un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2011, recuperando a tassazione costi non documentati per autoveicoli e spese di carburante, con maggiori imposte per Ires, Irap e Iva, sanzioni e interessi.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; l’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale. La contribuente proponeva allora ricorso per cassazione con sette motivi, dolendosi, tra l’altro, della mancanza del contraddittorio preventivo e del processo verbale di constatazione, dell’esclusione dal regime premiale, dei vizi di motivazione dell’atto e della legittimità della firma del delegato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che investono il contraddittorio endoprocedimentale. Il principio richiamato è quello delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: per gli accertamenti ai fini delle imposte non armonizzate non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo, trattandosi di indagini cd. a tavolino. Le garanzie dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 presuppongono accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’impresa o del professionista.
Per i tributi armonizzati l’obbligo generale di contraddittorio sussiste, ma la sua violazione non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto: grava sul contribuente l’onere della prova di resistenza. Questi deve enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e che, valutate ex ante, avrebbero potuto impedire l’emanazione dell’atto impositivo, senza opposizione meramente pretestuosa. Le modalità del contraddittorio, inoltre, non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurarne l’effettività mediante questionari o accesso agli atti.
Nel caso concreto la società non ha assolto a tale onere. Ne deriva l’infondatezza delle prime due censure, non sussistendo né l’obbligo di contraddittorio per le imposte nazionali né la necessità di un previo processo verbale di constatazione.
Quanto al regime premiale, la Corte rileva che l’esclusione della società non dipende dall’applicabilità temporale della disposizione, ma dalla mancanza dei presupposti normativi, essendo l’incoerenza degli indici accertata in primo e secondo grado. Il motivo è quindi respinto, così come le censure sulla motivazione dell’atto e sulla firma del delegato, dichiarate inammissibili per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. o risolventisi in critiche alla valutazione di fatto del giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.