Sanzioni amministrative, inapplicabile la legge sopravvenuta più favorevole (Cass. civ. Sez. II n. 18446 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti amministrativi non è applicabile la legge successiva più favorevole, in mancanza di una specifica disposizione normativa, perché il relativo principio penalistico non si estende a tale materia, governata dall’irretroattività di cui all’art. 1 legge n. 689/1981. La sanzione amministrativa non è equiparabile a quella penale in termini assoluti e astratti e la sua natura punitiva va esclusa quando i criteri Engel non ricorrano e l’entità massima non sia tale da connotarla come sostanzialmente penale. Ai sensi dell’art. 3 legge n. 689/1981 è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa a carico dell’autore; l’esimente della buona fede opera solo se il trasgressore provi di avere fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto, non essendo sufficiente una condotta qualsiasi.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante nel commercio dei prodotti ittici ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Venezia avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la Capitaneria di Porto gli aveva irrogato una sanzione amministrativa di Euro 6.500,00 per avere commercializzato una partita di molluschi cannolicchi di misura inferiore a quella minima consentita.
Rigettata l’opposizione in primo grado e integralmente respinto l’appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la mancata ammissione delle istanze istruttorie e il mancato riconoscimento della legge sopravvenuta più favorevole. Il Ministero intimato è rimasto inizialmente contumace; la notifica, eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, è stata rinnovata dopo un’ordinanza interlocutoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha rilevato l’inammissibilità del controricorso, depositato senza dimostrazione della notificazione al ricorrente, imposta dall’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione previgente al d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023. La rinnovazione della notificazione, ha precisato, produce effetti ex tunc ai sensi dell’art. 291, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la nullità della prima notifica.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa a carico del trasgressore, cui spetta provare di avere agito senza colpa. L’esimente della buona fede rileva solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e quando l’autore abbia fatto tutto il possibile per rispettare il precetto, richiamando Cass. Sez. II n. 13610 del 2007, Cass. Sez. II n. 20219 del 2018 e Cass. Sez. VI n. 11777 del 2020.
La Corte ha poi esaminato i capitoli di prova testimoniale di cui si lamentava la mancata ammissione, escludendone la decisività: alcuni erano pacifici o irrilevanti, altri confermavano l’assenza di controlli adeguati. Proprio perché consegna e trasporto avvenivano in modo da non consentire la verifica delle dimensioni dei molluschi, il titolare avrebbe dovuto dimostrare di avere predisposto altre misure di controllo, quali l’apertura a campione di qualche retina o le verifiche al momento dell’insacchettamento. Nessun vizio è stato ravvisato ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né violazione dei principi del giusto processo, richiamando Cass. Sez. III n. 32574 del 2024.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. Il ricorrente sosteneva che la sanzione fosse stata quantificata sui limiti edittali previgenti, nonostante la riduzione introdotta dall’art. 11-ter d.l. n. 27/2019, conv. dalla legge n. 44/2019, e invocava l’applicazione della norma più favorevole. La Corte ha ribadito l’inapplicabilità della legge successiva più favorevole agli illeciti amministrativi, confortata dalla Corte cost. n. 193/2016, che ha escluso un vincolo convenzionale alla retroattività in bonam partem, e da Cass. Sez. II n. 24375 del 2023, escludendo che i criteri Engel consentano di qualificare come punitiva la sanzione in esame, non essendo a ciò sufficiente l’entità massima di Euro 15.000,00.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con nulla sulle spese stante l’inammissibilità del controricorso e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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