Autorità d’Ambito enti pubblici economici: no certificazione crediti e no compensazione (Cass. civ. Sez. III n. 18600 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Autorità d’Ambito costituite, ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006, con la forma della società di capitali sono enti pubblici economici, e non amministrazioni pubbliche. Esse svolgono un’attività di pubblico interesse secondo criteri di economicità e con gli strumenti del diritto civile, senza esercitare poteri autoritativi e dispositivi propri della funzione pubblica. Ne consegue che l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 non le annovera tra i soggetti legittimati a certificare i crediti per somministrazioni, appalti e forniture, con la conseguente non compensabilità di tali crediti con i debiti d’imposta iscritti a ruolo ex art. 28-quater del d.P.R. n. 602/1973. La certificazione eventualmente resa dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. produce il solo effetto ricognitivo del debito e non integra la condizione richiesta dalla norma sulla compensazione.

Il Fatto

Con contratto di appalto l’ATO Messina 2, società costituita per la gestione integrata dei rifiuti e posta in liquidazione, affidò alla società ricorrente il servizio di igiene urbana su 38 Comuni. Alla scadenza, la società appaltatrice, vantando un credito di oltre 16 milioni di euro, chiese sulla piattaforma telematica dei crediti commerciali la certificazione del credito per poterlo dedurre in compensazione con i propri debiti erariali ex art. 28-quater del d.P.R. n. 602/1973. La certificazione fu negata sul rilievo che l’ATO, ente pubblico economico, non rientrava tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

In seguito il legislatore regionale siciliano impose ai commissari liquidatori delle società d’ambito di certificare i crediti «ai sensi dell’articolo 1988 del codice civile», e il commissario certificò il credito. L’Ente per la riscossione escluse però che quella certificazione potesse valere per la compensazione. Il Tribunale, dopo un provvedimento cautelare favorevole, rigettò la domanda nel merito; la Corte d’appello confermò. La società ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 28-quater del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che l’ATO siciliana, costituita obbligatoriamente tra enti locali e titolare di funzioni e poteri trasferiti, avrebbe natura di ente pubblico non economico. La Corte rigetta il motivo.

Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 26208 del 28 settembre 2021), il Collegio ribadisce che le Autorità d’Ambito, pur preponendosi a un’attività di pubblico interesse, non esercitano i poteri autoritativi e dispositivi che contraddistinguono la funzione pubblica, operando con criteri di economicità e con strumenti civilistici in un rapporto di corrispettività con le imprese affidatarie.

Non rileva la mancanza dello scopo lucrativo ex art. 2247 cod. civ.: per qualificare l’ente come economico è sufficiente che l’attività sia svolta con criterio di economicità, diretto alla tendenziale parificazione dei costi con i ricavi. Quanto ai pretesi poteri coattivi di imposizione tariffaria, la Corte osserva che essi non potevano essere attribuiti alle Autorità d’Ambito, spettando la determinazione della tariffa agli enti locali e residuando ai gestori la sola applicazione (Cass., Sez. Un., n. 8313 del 2010).

La struttura aggregativa tra enti pubblici territoriali non basta, poi, per riconoscere in essa un nuovo ente locale: come affermato dal giudice amministrativo di vertice (Cons. Stato n. 539 del 2012), si tratta di uno strumento operativo per la gestione integrata del servizio. Resta ferma, dunque, la non compensabilità dei crediti.

Quanto alla certificazione resa dal commissario liquidatore in attuazione della legge regionale, essa – anche a prescindere dal difetto di legittimazione – avrebbe il solo effetto di ricognizione del debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., non integrando la condizione necessaria richiesta dall’art. 28-quater del d.P.R. n. 602/1973; e ciò a prescindere dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale (Corte cost. n. 205 del 2019).

Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 24 della legge n. 87/1953 e ripropone l’eccezione di incostituzionalità, è infondato: la questione è manifestamente infondata, perché l’esclusione degli enti pubblici economici dal perimetro della disciplina è frutto di una scelta discrezionale del legislatore statale, e l’estensione auspicata discriminerebbe irragionevolmente gli altri soggetti che operano sul mercato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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