Cessione in blocco: onere probatorio del cessionario sulla titolarità del credito (Cass. civ. Sez. I n. 16668 del 22.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d. lgs. n. 385/1993, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito. In presenza di contestazione, spetta al cessionario provare che il credito controverso è compreso tra quelli oggetto dell’operazione, non essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che assolve la sola funzione di sostituire la comunicazione individuale della cessione. L’esistenza della cessione in blocco può desumersi dalla pubblicazione, ove non contestata, ma non si presume che i singoli rapporti vi siano compresi, salvo che si tratti di cessione dell’intera azienda bancaria. Il giudice di merito non è tenuto a concedere termine ex art. 182 cod. proc. civ. per sopperire a carenze probatorie relative a elementi costitutivi della domanda.

Il Fatto

Una società creditrice, succeduta per scissione societaria a un istituto bancario, chiedeva l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito in via ipotecaria e in chirografo. Il giudice delegato non ammetteva il credito; il Tribunale, con decreto depositato l’8 luglio 2021, rigettava l’opposizione.

Il giudice di merito riteneva che la società opponente non avesse dimostrato l’inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, essendo insufficiente la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, e che non fossero ammissibili produzioni documentali ulteriori sulla titolarità del credito, questione già apprezzata in sede di verifica dello stato passivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, giudicandoli in parte infondati e in parte inammissibili. Ribadisce un principio consolidato: la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, è elemento costitutivo della domanda e spetta all’attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto; la sua carenza è rilevabile d’ufficio se emerge dagli atti (Cass., Sez. U., 2951/2016).

In tema di cessione in blocco, l’art. 58 T.U.B. deroga alla disciplina codicistica sull’opponibilità della cessione, ma non esonera il cessionario dall’onere di provare che il credito controverso è compreso tra quelli ceduti. La legittimazione attiva del cessionario dipende dalla prova dell’oggetto della cessione, e dell’incorporazione ove allegata (Cass. 4116/2016; Cass. 24798/2020). L’esistenza della cessione può desumersi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se non contestata, ma da essa non si presume l’inclusione dei singoli rapporti, salvo il caso di cessione dell’intera azienda bancaria.

La Corte rileva poi che la verifica dell’attitudine degli elementi comuni a individuare i rapporti ceduti, e l’accertamento dell’inclusione dei crediti specifici, involgono un accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità, escluso ogni inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze istruttorie (Cass., Sez. U., 28220/2018; Cass. 2001/2023).

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che il giudice di merito fosse tenuto a concedere un termine ex art. 182 cod. proc. civ., norma che riguarda adempimenti estranei ai presupposti dell’azione e non può sopperire a carenze di allegazione o prova sugli elementi costitutivi della domanda. Il principio secondo cui, in caso di eccezioni nuove del curatore, va concesso termine all’opponente (Cass. 22386/2019) non si applica, poiché l’eccezione della curatela non era nuova, essendo già oggetto di apprezzamento in sede di verifica.

Una volta esclusa la prova del potere di proporre la domanda, il Tribunale non ha esaminato il merito, ritenendo assorbita ogni ulteriore questione: l’omissione di pronuncia sull’ammissione al passivo è frutto dell’assorbimento correlato all’accoglimento della questione pregiudiziale (Cass., Sez. U., 15122/2013). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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