Giudicato esterno, onere di produzione della sentenza certificata (Cass. civ. Sez. V n. 18613 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato esterno, il principio della sua rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità, purché risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, va coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso. La parte che eccepisce il giudicato esterno non può limitarsi a depositare la sentenza, ma deve corredarla dell’attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., da cui risulti l’avvenuto passaggio in giudicato. La sola produzione della sentenza, priva di idonea certificazione, non assolve l’onere probatorio, né la mancata contestazione di controparte equivale ad ammissione della circostanza.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio di una s.a.s. in liquidazione, poi cessata, una cartella di pagamento per IRAP relativa all’anno di imposta 2014. La società era stata considerata non operativa e la maggiore imposta era stata calcolata sul reddito presunto, con attribuzione dei relativi redditi ai soci.

Il contribuente impugnava la cartella davanti alla C.t.p. di Genova, che rigettava il ricorso. L’appello veniva respinto dalla C.t.r. della Liguria con sentenza depositata il 4 gennaio 2022. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo l’esistenza di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra la società e l’ufficio, relativo all’IRAP di un diverso anno di imposta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il giudicato esterno è principio pacificamente rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, a condizione che esso risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito. Tale principio, tuttavia, va coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso.

Il ricorrente che deduca il giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i relativi atti sono stati prodotti. Non è consentito depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, salvo che si tratti di giudicato successivo alla sentenza impugnata. La rilevabilità d’ufficio non esonera, dunque, dall’onere di allegazione e prova.

La Corte richiama il principio secondo cui, perché il giudicato esterno possa far stato in accoglimento dell’eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata mediante la produzione della sentenza completa della motivazione e dell’attestato di cancelleria, non potendosi desumere la portata del giudicato dal solo dispositivo. Richiama, tra le altre, Cass. n. 15846 del 2023 e Cass. n. 32882 del 2024.

Nel caso di specie il ricorrente ha depositato la sentenza della C.t.r. lombarda, ma senza la prescritta certificazione. La Corte rileva che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non solo producendola, ma anche corredandola della citata attestazione. Onere che, nella specie, non risulta assolto.

Né vale a colmare la lacuna la mancata contestazione di controparte, che non equivale ad ammissione della circostanza, né può ritenersi che sia onere dell’Agenzia intimata dimostrare l’impugnabilità della sentenza altrui. La Corte richiama sul punto Cass. n. 19883 del 2013 e Cass. n. 9746 del 2017. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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