Revocazione per errore di fatto esclusa sulla qualificazione della domanda (Cass. civ. Sez. I n. 18669 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo, riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia. Ne consegue che la qualificazione della domanda introduttiva del giudizio, costituendo espressione di attività interpretativa e avendo formato oggetto di discussione tra le parti, non è sindacabile con il rimedio revocatorio.

Il Fatto

Una società ha convenuto in giudizio, davanti alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale del Tribunale di Bari, un’altra società per contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato a proprio nome, avente ad oggetto una bacinella per uso domestico. Ha dedotto il carattere individualizzante del prodotto e ha formulato domande di concorrenza sleale per imitazione servile, inibitoria, ritiro dal commercio e risarcimento del danno.

Il tribunale ha rigettato le domande e, in accoglimento della riconvenzionale, ha dichiarato la nullità della registrazione. La Corte d’appello di Bari ha riformato la decisione, accertando la contraffazione da parte di entrambe le società convenute. La Cassazione, con ordinanza dell’8.3.2023, ha accolto due motivi, censurando il ragionamento della Corte territoriale per non aver verificato il carattere di novità intrinseca del trovato, e ha rinviato alla stessa Corte d’appello. La società attrice ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso quella ordinanza.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha sostenuto che la Cassazione sarebbe incorsa in un travisamento di un fatto, avendo ritenuto che in causa fosse azionato un modello di utilità, istituto estraneo al perimetro del contendere. La supposta svista sarebbe stata obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, con carattere di assoluta evidenza e decisività.

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalle controricorrenti in ragione della pendenza del giudizio di rinvio. Pur esistendo una connessione di fatto tra i due giudizi, il ricorso è sorretto da un interesse specifico e distinto rispetto a quello del giudizio di rinvio.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’inammissibilità della revocazione per errore di fatto, quando questo abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre ove su quel fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti, sì che la pronuncia non si configura come mera svista percettiva ma assume natura valutativa, sottraendosi al rimedio revocatorio (Cass., n. 27897/2024). Ha poi ribadito che l’errore rilevante deve possedere evidenza assoluta e immediatezza, non può concernere l’attività interpretativa e valutativa e deve riguardare gli atti interni al giudizio di cassazione (SU, n. 20013/2024).

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che l’errore invocato consiste nell’aver ritenuto che oggetto della domanda fosse la tutela di un modello di utilità. La ricorrente, in sostanza, contesta la qualificazione della domanda operata dalla Cassazione: censura dunque un’attività interpretativa, che non può essere oggetto di revocazione. Né è possibile affermare che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti, poiché la qualificazione della domanda ha costituito oggetto di discussione tra le parti.

Non rientra pertanto in questo giudizio accertare se l’attività interpretativa compiuta dalla Cassazione sia stata corretta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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