Motivazione per relationem e disconoscimento di copie nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18668 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza di appello che condivida la decisione di primo grado, quando il richiamo si collochi a conclusione di un ragionamento articolato e dia conto degli elementi istruttori che sostengono la decisione, così rispettando il minimo costituzionale dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il difetto di sufficienza della motivazione resta estraneo al sindacato di legittimità. Nel processo tributario il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica, disciplinato dall’art. 2719 cod. civ., deve essere specifico e non equivoco: è inammissibile la contestazione generica che non indichi con sicurezza quali documenti e quali parti degli stessi siano disconosciuti. Il travisamento del fatto probatorio va fatto valere con la revocazione per errore di fatto o con i vizi di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., secondo la natura processuale o sostanziale del fatto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo un’intimazione di pagamento notificatagli nel 2019, insieme alle due cartelle di pagamento sottostanti, che assumeva mai notificate. Deduceva la mancata rituale notifica delle cartelle, il difetto di motivazione degli atti, la decadenza e la prescrizione del credito, l’illegittimità di sanzioni, interessi e aggi. Il giudice di primo grado rigettava le doglianze; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, confermava integralmente la decisione.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: motivazione meramente apparente della sentenza d’appello, errata valutazione della prova sulla notifica delle cartelle, omesso esame del disconoscimento delle copie. L’agente della riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, proposto per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e riqualificato sotto il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente sosteneva che il giudice d’appello si fosse limitato a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado.
Il Collegio ribadisce che la motivazione è solo apparente, con conseguente nullità per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Richiamando Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Corte ricorda che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza, secondo Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Nel caso concreto il richiamo alla decisione di prime cure si colloca a conclusione di un ragionamento che ricostruisce la sequenza delle notifiche, delle comunicazioni di compensazione e delle intimazioni precedenti, ed è quindi estraneo alla motivazione per relationem. Il motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo, incentrato sul travisamento della prova in ordine alla notifica delle cartelle, è dichiarato inammissibile. La Corte, richiamando Sezioni Unite n. 5792 del 2024, precisa che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., oppure, se il fatto probatorio è controverso, nei vizi di cui all’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ., a seconda della natura processuale o sostanziale del fatto. Poiché la prova della notifica è questione sostanziale, il motivo andava costruito come censura motivazionale, e comunque non si confronta con la ratio decidendi, avendo il giudice d’appello affermato che il contribuente era comunque venuto a conoscenza delle cartelle.
Il terzo motivo è pure inammissibile. La Corte richiama Sez. III n. 19680 del 2008 e Sez. VI-3 n. 2374 del 2014: l’art. 2719 cod. civ. impone un disconoscimento formale, specifico e non equivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Nel caso di specie il disconoscimento, pur tempestivo, è generico e confuso, non indica con sicurezza se riguardi le relate delle cartelle o dell’intimazione, né quali parti delle stesse, e pare contestare la rilevanza della prova anziché la conformità delle copie. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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