Differenze retributive e anzianità nel lavoro somministrato: no alla decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18690 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 presuppone che la domanda tenda alla costituzione o all’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, ovvero all’impugnazione di contratti a termine. Essa non si applica alla domanda del lavoratore somministrato che, senza dedurre alcuna illegittimità dei contratti, chieda soltanto il pagamento delle differenze retributive relative al periodo effettivamente lavorato, sulla base del principio di parità di trattamento. La qualificazione della domanda va operata sul contenuto sostanziale della pretesa, non sul tenore letterale degli atti. Il giudice di legittimità, investito della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è giudice del fatto processuale e può riesaminare direttamente gli atti su cui il ricorso si fonda.

Il Fatto

Il lavoratore ha agito contro la società somministratrice e quella utilizzatrice per il periodo dall’1.12.2008 al 6.8.2015, chiedendo l’accertamento della continuità del rapporto e della prestazione, nonché le differenze retributive per il passaggio di livello, gli scatti di anzianità e il superiore inquadramento previsti dal CCNL applicato dall’utilizzatrice.

Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per decadenza. La Corte d’appello ha rigettato l’appello, ritenendo che la domanda, pur formulata come accertamento della mera continuità, implicasse la ricostituzione del rapporto in capo all’utilizzatore, con conseguente applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo. Premette che la storia processuale della causa impone di distinguere con nettezza le diverse pretese. Un conto è la richiesta di ricostituzione del rapporto in capo all’utilizzatore o l’impugnazione dei contratti a termine; altro conto è la domanda di differenze retributive relative al periodo di lavoro effettivamente svolto, rivendicate sulla scorta del principio di parità di trattamento.

Su un piano più strettamente processuale, il Collegio ricorda che l’erronea o incompleta intitolazione di un motivo non ne preclude la riqualificazione o la sussunzione in altra fattispecie dell’art. 360 cod. proc. civ., quando dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il vizio denunciato. Nel caso di specie emerge così un tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

La Corte ribadisce che, nell’individuare il contenuto della domanda, il giudice del merito non è vincolato al tenore letterale degli atti, ma deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla natura delle vicende dedotte. Quando è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per erronea qualificazione della domanda, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, essendo giudice del fatto processuale.

Nel merito, il lavoratore non ha mai chiesto di accertare la nullità dei contratti a termine né di imputare il rapporto all’utilizzatore: ha chiesto che si conteggi il tempo di lavoro effettivamente prestato ai fini dell’anzianità, restando ferma l’imputazione del rapporto al somministratore e la mera responsabilità solidale. I giudici di merito hanno invece applicato in via preliminare la decadenza, equivocando sull’individuazione della domanda e omettendo l’esame che avrebbero dovuto svolgere.

La Corte richiama il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all’art. 6 d.lgs. n. 368/2001, oltre all’art. 35 d.lgs. n. 276/2003 sulla parità di condizioni economiche e normative. Sul punto cita le Sezioni Unite n. 22726 del 2022 e n. 38100 del 2022, nonché Cass. n. 14959 del 2022 e Cass. n. 4051 del 2003. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Nota della Redazione

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