Inammissibile il ricorso che censura l’accertamento di fatto del giudice del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18691 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censura la valutazione del materiale istruttorio e il conseguente accertamento dei fatti è inammissibile, perché tali profili sono riservati al giudice del merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. novellato. La censura è inoltre inammissibile per difetto di specificità, quando il ricorso non riporta tutti i documenti su cui fonda i motivi. In materia previdenziale, la mancata contestazione della circostanza posta a base della richiesta di ripetizione dell’indennità di disoccupazione preclude la domanda di accertamento negativo del credito restitutorio.
Il Fatto
La ricorrente aveva domandato l’accertamento negativo del credito vantato dall’Inps per la restituzione di somme corrisposte a titolo di Aspi e MiniAspi, liquidate nel 2013. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata contestazione delle circostanze poste a base della richiesta di ripetizione, esposte nelle difese dell’Istituto.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione, rilevando che la ricorrente non aveva contestato la circostanza della rioccupazione, dimostrata dall’Inps con l’estratto contributivo e preclusiva del diritto all’indennità dal momento della nuova occupazione. Di qui il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente. Con il primo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale ritenuto provato un fatto senza che l’Inps ne avesse fornito prova, con travisamento del valore probatorio dell’unico documento prodotto, ossia l’estratto contributivo.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, in particolare dell’art. 113 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 111 Cost. e l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte negato il diritto alla percezione dell’indennità, pur in assenza di prova dell’estinzione del diritto da parte dell’Istituto.
Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte distrettuale omesso di accertare se la ricorrente avesse percepito le somme indebite e la loro imputazione a pagamento.
La Corte dichiara i motivi inammissibili, perché sollevano censure sulla valutazione del materiale istruttorio e sul relativo accertamento dei fatti, di competenza esclusiva del giudice del merito e incensurabili in cassazione se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. novellato, nella specie non deducibile in presenza di una doppia decisione conforme. Vi è inoltre difetto di specificità, perché il ricorso non riporta tutti i documenti richiamati nei motivi di censura.
La Corte osserva che l’Inps, nel controricorso, richiama il passaggio della sentenza di primo grado che accerta l’avvenuto pagamento delle somme, con accredito sul conto corrente bancario, e che la Corte del merito ha accertato che dal totale percepito per il 2013 è stato richiesto in restituzione solo quanto percepito per il periodo maggio-settembre 2013. La ricorrente, dal canto suo, ammette di avere ricevuto un importo, riferendolo però ad altro periodo rispetto a quello oggetto di controversia. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la liquidazione delle spese secondo soccombenza, in forza dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., risultando la documentazione già presente nel grado di appello. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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