Lavoro stagionale escluso dal tetto delle cinque proroghe in trentasei mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11269 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, i rapporti a tempo determinato relativi ad attività di lavoro stagionale, in quanto non sottoposti, per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, al limite massimo di durata di trentasei mesi, non rientrano nel raggio di previsione dell’art. 21, comma 1, che introduce il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi. Tale ultima disposizione presuppone la vigenza del tetto massimo di durata: la sua applicazione al lavoro stagionale, per il quale i rinnovi sono consentiti senza soluzione di continuità, sarebbe del resto irragionevole, risultando il limite delle proroghe facilmente eludibile tramite plurimi rinnovi. La causale della stagionalità, riconosciuta solo per attività tipiche e tassative, integra le “ragioni obiettive” di cui alla clausola n. 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, costituendo garanzia contro l’uso abusivo della reiterazione dei contratti a termine.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto di anno in anno dalla società per la stagione di lavorazione del tonno, aveva stipulato tra il 2015 e il 2018 quattro contratti a termine per lavoro stagionale, complessivamente oggetto di sette proroghe. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, accertando il superamento del limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi previsto dall’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, e dichiarando la conversione del rapporto stagionale in rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società alla riassunzione e al pagamento di un’indennità risarcitoria. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, e ha dichiarato assorbito il secondo. Il thema decidendum riguardava l’applicabilità del tetto delle cinque proroghe al contratto di lavoro stagionale, fattispecie per la quale l’art. 19, comma 2 esclude espressamente il limite complessivo di durata di trentasei mesi e l’art. 21, comma 2 esonera dall’obbligo di rispettare gli intervalli temporali tra un contratto e l’altro.
La Corte ha privilegiato il dato letterale-sistematico e la mens legis, rilevando che l’art. 21, comma 1 esordisce consentendo la proroga «solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi». Tale esplicito riferimento delimita lo spazio applicativo della norma alle ipotesi in cui il limite massimo sia operativo e cogente, lasciando fuori le fattispecie sottratte, come quella stagionale. La mancanza di una espressa eccezione per il lavoro stagionale è stata spiegata come conseguenza della sua estraneità al perimetro dei trentasei mesi: il legislatore non aveva necessità di sancire l’inapplicabilità di una disciplina la cui cornice presuppone l’operare di un limite non applicabile. Diversamente, la necessità dell’espressa esclusione è emersa per la regola dello “stop and go” di cui al comma 2, che opera a prescindere dal tetto temporale e che, senza deroga, avrebbe attratto anche il lavoro stagionale.
La lettura è stata ritenuta l’unica in grado di elidere l’irragionevolezza di un sistema che esonera i contratti stagionali da qualsiasi limite sui rinnovi, consentendo la stipula di nuovi contratti anche senza soluzione di continuità, e che al contempo imporrebbe il tetto delle cinque proroghe, facilmente neutralizzabile tramite la facoltà di plurimi rinnovi. La Corte ha inoltre escluso profili di incompatibilità con la disciplina eurounitaria, valorizzando la natura intrinsecamente causale del lavoro stagionale quale “ragione obiettiva” idonea a prevenire gli abusi ai sensi della clausola n. 5 dell’Accordo quadro. La causale, ha precisato, è requisito dell’attività in sé e non del singolo contratto, e opera solo per le attività tipizzate dal d.P.R. n. 1525/1963 e dai contratti collettivi.
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Nota della Redazione
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