Il giudicato copre il dedotto e il deducibile anche sulla prescrizione del credito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7717 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., copre non solo il dedotto ma anche il deducibile. Ne consegue che, quando una sentenza passata in giudicato abbia accertato il diritto dell’istituto previdenziale alla ripetizione di somme trattenute a titolo di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali per un determinato periodo, l’eccezione di prescrizione del medesimo credito, non proposta in quel giudizio, è preclusa in un successivo giudizio di opposizione all’avviso di addebito. L’eccezione di prescrizione, infatti, è un’eccezione diretta a negare la sussistenza del diritto già accertato e come tale rientra nel novero delle questioni deducibili, ormai coperte dal giudicato.
Il Fatto
La società aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per il recupero di somme illegittimamente trattenute a titolo di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo dal 1982 al 1992. L’avviso dell’istituto si fondava su una precedente pronuncia della Cassazione che aveva accertato il diritto alla ripetizione di dette somme. La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta solo in quella sede, perché il diritto alla ripetizione era già stato affermato con sentenza passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi in quanto connessi. Con essi la società deduceva la violazione degli artt. 2909 e 324 cod. proc. civ. e degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., sostenendo l’inesistenza del giudicato sul punto della prescrizione, poiché nel giudizio conclusosi con la pronuncia n. 8593/15 tale questione non era stata affrontata né l’Inps aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna. Secondo la ricorrente, l’avviso di addebito costituiva il primo atto interruttivo del termine prescrizionale.
Il collegio ha invece rilevato che la pronuncia n. 8593/15, sulla quale è caduto il giudicato, aveva accertato l’obbligo di restituzione per lo stesso periodo oggetto della controversia, ovvero dal 1982 al 1992, con piena identità di causa petendi e petitum tra i due giudizi. Ha quindi applicato il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. L’affermazione del diritto alla ripetizione copre tutte le eccezioni, compresa quella di prescrizione, tese a negare la sussistenza del medesimo diritto e che avrebbero potuto essere avanzate nel primo processo.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 116, comma 9, legge n. 388/2000 per disparità di trattamento rispetto ai creditori privati. Premesso che l’art. 1284 cod. civ. si applica anche quando creditore sia un soggetto pubblico, la distinzione operatebbe non in ragione della qualità del creditore ma della natura del credito. Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha equiparato gli interessi sul credito contributivo alla misura prevista per i crediti tributari, in considerazione del particolare rilievo del credito stesso.
Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva dell’Inps, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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