Motivazione apparente e vizi denunciati in modo promiscuo: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 18777 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., non sono più deducibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il motivo che espone critiche in fatto e in diritto, sostanziale e processuale, senza gradazione né distinzione, è inammissibile per la sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure. È parimenti inammissibile il motivo che denunci in un unico mezzo i distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione. Nel processo tributario, l’Amministrazione che contesti la legittimazione del sottoscrittore può produrre la delega di firma anche nel corso del secondo grado di giudizio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva, per l’anno di imposta 2015, un atto di irrogazione di sanzioni ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 nei confronti di una società, per omessa fatturazione di operazioni verso altra società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale della Campania, in contumacia della società, accoglieva l’appello erariale, riformava la sentenza di primo grado e rigettava il ricorso introduttivo, condannando la società alle spese.
Contro tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, deducendo vizi di motivazione, violazioni processuali e sostanziali. L’Agenzia resisteva con controricorso. La causa era rimessa alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione di regolare instaurazione del contraddittorio: l’avviso di fissazione di udienza era stato comunicato direttamente alla società, in persona del suo amministratore, a seguito della cancellazione del difensore dall’albo. La Corte ribadisce che tale cancellazione non determina interruzione del giudizio di legittimità, richiamando Cass. n. 11300 del 2023.
Il primo motivo, che denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria, è dichiarato inammissibile per più ragioni. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito con la legge n. 134 del 2012, non sono più prospettabili censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione: il controllo resta limitato al minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., secondo Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014 e Cass. n. 7090 del 2022. La Corte esclude comunque la motivazione apparente, avendo la CTR esaurientemente espresso la ratio decidendi. Il motivo è inoltre inammissibile perché mescola critiche di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, senza separazione, secondo l’insegnamento di Cass. n. 26874 del 2018 e Cass. n. 9793 del 2013.
Il secondo motivo, articolato in quattro censure processuali, è respinto. Quanto all’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte ricorda che l’Amministrazione che riproponga in appello le stesse ragioni del primo grado assolve l’onere, come affermato da Cass. n. 6309 del 2022 e Cass. n. 3064 del 2012. La Corte esamina poi il divieto di nuove prove e afferma che, per il principio di specialità dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel grado di appello tributario non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la libera produzione di nuovi documenti, anche preesistenti (Cass. n. 12498 del 2024; Cass. n. 20613 del 2022).
Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili per genericità: la ricorrente non indica fatti specifici non esaminati né coglie l’effettiva ratio della CTR, che ha fondato la decisione sulla piena conoscenza del processo verbale di constatazione e sull’assenza di violazione del diritto di difesa. Sull’art. 2697 cod. civ. e sull’art. 115 cod. proc. civ. la Corte chiarisce che il vizio di riparto dell’onere probatorio si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere a parte diversa, mentre la diversa valutazione delle prove attiene all’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n. 26739 del 2024).
Il settimo motivo è respinto nel merito: se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore diverso dal dirigente, l’Amministrazione ha l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, in omaggio al principio di vicinanza della prova, e può produrre la delega di firma anche in secondo grado (Cass. n. 19190 del 2019; Cass. n. 8505 del 2025). L’ottavo motivo è inammissibile per contraddittorietà tra i vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione (Cass. n. 6150 del 2021; Cass. n. 13866 del 2014). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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