Equa riparazione Pinto su Pinto: fase esecutiva unitaria e durata ragionevole (Cass. civ. Sez. II n. 18791 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione c.d. Pinto su Pinto, nel grado di merito la realizzazione del diritto all’indennizzo passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in fase di cognizione e fase di esecuzione. Ove tale sequenza ecceda il termine ragionevole di un anno, al netto dell’intervallo tra le due fasi, e superi il limite minimo indennizzabile di sei mesi, è esperibile il giudizio per l’equo indennizzo della durata non ragionevole del processo presupposto ex legge 89/2001. La riduzione del 20% del parametro indennitario annuo opera in ragione del numero delle parti del giudizio presupposto, da verificare con riguardo al giudizio di ottemperanza effettivamente instaurato. La domanda di indennizzo per un ulteriore periodo non è ammissibile se proposta dopo che il credito, secondo la prospettazione della stessa parte, risulta già soddisfatto.

Il Fatto

I ricorrenti avevano chiesto nel 2012 l’equa riparazione della durata irragionevole di un processo amministrativo. La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 2818/2016, aveva accolto la domanda. Di fronte al perdurante inadempimento, i ricorrenti avevano instaurato giudizio di ottemperanza davanti al TAR dell’Umbria, accolto con sentenza depositata l’11 maggio 2020, e poi proposto reclamo, accolto con sentenza depositata il 15 settembre 2021.

Dopo aver ottenuto l’indennizzo per il giudizio cognitivo Pinto su Pinto, gli stessi ricorrenti hanno chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Il decreto monocratico ha riconosciuto euro 400. Il decreto collegiale n. 181/2023 ha rigettato l’opposizione principale e accolto quella incidentale del Ministero, riducendo la somma a euro 320 per ciascun ricorrente. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia sull’intera domanda estesa con l’atto di opposizione. La Corte esclude l’error in procedendo: la domanda ex art. 3, comma 1, legge 89/2001, presentata l’8 giugno 2022, aveva individuato il periodo di durata contestato secondo la stessa prospettazione poi riproposta, e il giudice monocratico ha correttamente rispettato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 18577/2022, secondo cui il seguito attuativo svoltosi in sede di ottemperanza si considera ultimato con il soddisfacimento della pretesa coattiva, non muta l’esito. Il processo è stato instaurato quando il credito, secondo la stessa tesi dei ricorrenti, era già stato soddisfatto: non si può dunque ritenere che il soddisfacimento sia avvenuto in corso di giudizio.

Con il secondo motivo i ricorrenti contestavano la detrazione dello spatium adimplendi e l’applicazione della riduzione del 20%. Sul primo profilo la Corte riconosce che la Corte d’appello ha errato nell’individuare in sei mesi e cinque giorni la durata ragionevole della procedura esecutiva, ma la motivazione va corretta: nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, legge 89/2001, la Corte cost. n. 36/2016 ha fissato in un anno il termine ragionevole del processo di equa riparazione nel grado di merito, quale sequenza cognitivo-esecutiva unitaria. Poiché la fase di cognizione è durata meno di un mese, alla durata del giudizio di ottemperanza vanno detratti undici mesi.

Sul secondo profilo, la Corte rileva che il giudizio presupposto di ottemperanza è stato instaurato con atto proposto da sedici ricorrenti, sicché la riduzione del 20% è stata correttamente applicata, restando irrilevante la deduzione sulle riunioni dei distinti ricorsi nell’originario processo di equa riparazione.

Il ricorso è pertanto rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo il Ministero intimato proposto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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