Società di comodo: disapplicazione IVA e immobili locati nel test (Cass. civ. Sez. V n. 18796 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della legge n. 724 del 1994, che considera non operative le società i cui ricavi non raggiungono la soglia figurativa calcolata sui coefficienti degli assets patrimoniali, contrasta con gli artt. 9, paragrafo 1, e 167 della direttiva IVA e va disapplicato dal giudice nazionale quando da esso deriva il diniego della detrazione dell’IVA assolta a monte. La qualità di soggetto passivo prescinde dal superamento di una soglia di reddito prefissata: rileva l’esercizio effettivo di un’attività economica e l’impiego dei beni e servizi per operazioni soggette ad imposta, salvo che le operazioni si inseriscano in una frode o in un abuso dimostrati dall’Amministrazione. Ai fini del test di operatività, gli immobili locati a terzi da lungo tempo vanno inclusi anche se iscritti fra le rimanenze, poiché la classificazione nel circolante richiede l’effettiva destinazione alla vendita. Il contribuente può vincere la presunzione legale relativa di non operatività provando le oggettive situazioni che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi.
Il Fatto
Una società di persone impugnava un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all’anno di imposta 2008. L’Agenzia delle entrate aveva qualificato la contribuente come società non operativa, applicando la disciplina sulle società di comodo e riclassificando gli immobili gestiti dalle rimanenze finali alle immobilizzazioni.
La CTP aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la decisione, rilevando che gli immobili risultavano locati a terzi e che il termine dilatorio non era applicabile. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo. Sul termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, il motivo è infondato: la norma opera solo in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente, non nell’ipotesi degli accertamenti c.d. a tavolino. Nel caso concreto l’avviso era stato emesso dopo soli 51 giorni dal deposito della documentazione presso gli uffici dell’Agenzia, senza accesso, ispezione o verifica nei locali di esercizio. Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, sicché la censura è rigettata con riguardo alle imposte dirette. Per l’IVA, invece, la Corte applica il principio della ragione più liquida e passa all’esame unitario del terzo e del quarto motivo.
Gli stessi sono fondati. L’art. 30 della legge n. 724 del 1994 fissa standard minimi di ricavi correlati al valore dei beni aziendali; il mancato superamento del test fonda una presunzione legale relativa di non operatività. Il contribuente può vincerla dimostrando le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, oppure provando l’effettività dell’attività imprenditoriale.
La CTR non si è attenuta a tali principi, omettendo di verificare, per le imposte dirette, se le circostanze dedotte integrassero le oggettive situazioni previste dall’art. 30, comma 4-bis.
Quanto al credito IVA, la Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia UE C-341/22 del 7 marzo 2024: la qualità di soggetto passivo non è subordinata al superamento di una soglia di reddito, poiché rileva solo l’esercizio effettivo di un’attività economica. Il diritto alla detrazione può essere negato unicamente se l’Amministrazione dimostra elementi oggettivi di frode o abuso. Ne consegue la disapplicazione dell’art. 30 per conflitto con gli artt. 9 e 167 della direttiva IVA, come già affermato dalla stessa Corte.
Il secondo motivo è infondato: gli immobili rilevano nel test solo se iscritti fra le immobilizzazioni materiali. Tuttavia la classificazione fra i beni del circolante deve essere motivata dall’effettiva destinazione alla vendita; gli immobili locati a terzi da lungo tempo vanno inclusi nel test ancorché iscritti fra le rimanenze. La CTR ha accertato che gli immobili erano concessi in locazione con contratti registrati. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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