Il giudice tributario può rideterminare la base imponibile dell’imposta di registro nel giudizio di impugnazione-merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 6753 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura di processo di impugnazione-merito del processo tributario comporta che, qualora il giudice ritenga l’avviso di liquidazione invalido per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non possa limitarsi ad annullare l’atto, ma debba esaminare nel merito la pretesa tributaria, rideterminandone la corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte. L’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro attiene alla fase della liquidazione del tributo e va determinata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, ex art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. Nel caso di sentenza che accerta l’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ., la base imponibile è commisurata all’ammontare del credito per il quale si è proceduto, come indicato nell’atto di pignoramento, e non all’importo della condanna.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato ai contribuenti avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, commisurandoli all’intero ammontare delle somme indicate nella sentenza di appello. Tale sentenza aveva accertato la sussistenza del credito posto a base dell’attività esecutiva in una misura di gran lunga inferiore. I contribuenti impugnavano gli avvisi, sostenendo che la base imponibile dovesse essere pari al valore del credito effettivamente azionato.
La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza di primo grado, annullava gli avvisi di liquidazione e condannava l’Ufficio al rimborso delle spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha ribadito che non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa, configurandosi un rigetto implicito della stessa (Cass. n. 1525/2019; Cass. n. 16703/2022). Quanto alla presunta domanda nuova in appello, la richiesta di declaratoria di nullità o annullamento dell’avviso non ha comportato una modifica del thema decidendum, non essendo mutati i fatti costitutivi della pretesa, che restava ancorata all’erronea indicazione della base imponibile.
Con riferimento al terzo motivo, la S.C. ha affermato che l’individuazione della base imponibile è questione distinta dalla solidarietà passiva: quest’ultima riguarda i soggetti obbligati al pagamento, mentre la prima determina l’importo su cui calcolare il tributo. In applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l’imposta va calcolata in base all’intrinseca natura dell’atto presentato alla registrazione. Nel caso dell’accertamento dell’obbligo del terzo, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 14831/2002 e la giurisprudenza successiva (Cass. n. 7772/2008; Cass. n. 15159/2009), secondo cui tale giudizio è strumentale al processo esecutivo e ha ad oggetto il credito per come indicato nell’atto di pignoramento presso terzi. La base imponibile è quindi costituita dal valore del credito azionato, non dall’ammontare della condanna.
Il quarto motivo è stato accolto, in quanto la CTR, avendo riscontrato l’illegittimità sostanziale dell’avviso per l’erronea individuazione della base imponibile, non poteva limitarsi ad annullarlo, ma, operando una motivata valutazione sostitutiva, avrebbe dovuto rideterminare la pretesa tributaria nella corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Abruzzo.
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Nota della Redazione
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