Annullato l’avviso di liquidazione, l’Ufficio deve emettere nuova liquidazione prima della cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 15088 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di successione, la sentenza che accoglie il ricorso del contribuente annullando l’avviso di liquidazione, pur rilevando che l’Ufficio avrebbe dovuto procedere alla riliquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione integrativa presentata, non determina direttamente la pretesa fiscale né sostituisce la fase procedimentale di liquidazione. L’annullamento dell’avviso implica che l’Amministrazione debba porre in essere un nuovo atto di riliquidazione, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 346/1990, nel rispetto dei termini di decadenza; solo all’esito di tale fase il credito diviene esigibile e l’Ufficio può attivare la riscossione mediante cartella di pagamento. È pertanto illegittima la cartella emessa direttamente, senza il previo espletamento della nuova attività liquidatoria, sulla sola base del giudicato che ha annullato l’atto impositivo originario.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento con cui chiedeva il versamento dell’imposta di successione, registro e imposte ipocatastali. Detta cartella era stata emessa a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva annullato l’avviso di liquidazione originario, rilevando che l’Ufficio avrebbe potuto riliquidare l’imposta in base alla dichiarazione di successione modificativa presentata dalla contribuente.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello della contribuente, ritenendo la cartella legittima in quanto conseguenza logico-giuridica della sentenza passata in giudicato e considerando applicabile il termine decennale di prescrizione. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 27 e 33 d.lgs. n. 346/1990 e dell’art. 2909 c.c., contestando la possibilità per l’Ufficio di procedere direttamente all’iscrizione a ruolo senza una nuova attività liquidatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza della contribuente. Il dato normativo di riferimento è l’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 346/1990, il quale prevede che l’imposta è liquidata dall’Ufficio in base alla dichiarazione di successione ed è nuovamente liquidata in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, con notifica dell’avviso entro il termine di decadenza di tre anni.
Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 1974/2015, secondo cui l’imposta di successione è liquidata mediante lo specifico avviso di liquidazione, la cui attività è soggetta a termini di decadenza. Solo dopo tale fase il contribuente resta soggetto all’azione di riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizione decennale, non potendosi discorrere di pretese liquidatorie ma esclusivamente del diritto di credito.
Nel caso di specie, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale si era limitata ad annullare l’avviso di liquidazione, stabilendo che l’Ufficio avrebbe potuto e dovuto riliquidare l’imposta in base alla dichiarazione integrativa. Tale pronuncia non aveva, quindi, determinato l’imposta dovuta, ma aveva prescritto un modus operandi quale norma di azione per l’Amministrazione, che non aveva però coltivato il dovuto adempimento.
Ne consegue l’illegittimità della cartella impugnata, poiché essa postula il passaggio alla fase di riscossione senza che sia stato espletato il necessario procedimento di nuova liquidazione. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente, annullando l’atto impugnato. Restano assorbiti gli altri due motivi di impugnazione concernenti il difetto di motivazione e la decadenza dal potere di riliquidazione.
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Nota della Redazione
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