La sentenza di cessazione della materia del contendere per riconoscimento del rimborso non è titolo per l’ottemperanza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 1809 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, intervenuta a seguito del formale riconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria del diritto al rimborso con l’indicazione della somma dovuta, non è titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992. In tal caso, venuta meno ogni residua questione sull’esistenza dell’obbligazione tributaria e sul quantum, la giurisdizione tributaria è esclusa e la pretesa restitutoria può essere fatta valere solo come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dinanzi al giudice ordinario. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese nel giudizio di ottemperanza è ammissibile non solo per la violazione delle norme sul procedimento, ma anche per ogni altro error in procedendo, incluso il mancato esercizio del potere-dovere di interpretare il dictum del giudicato.
Il Fatto
La società contribuente, avendo ottenuto una sentenza della Commissione tributaria provinciale che dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere – a seguito del riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate del diritto al rimborso di un’imposta di registro indebitamente versata, quantificato in una somma determinata – proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992. Il giudice tributario dichiarava l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che la sentenza di cessazione della materia del contendere non contenesse una condanna o specifiche prescrizioni da eseguire. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul giudizio di ottemperanza e la nullità della sentenza per non aver considerato la natura satisfattiva del riconoscimento intervenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che il ricorso avverso le sentenze del giudice dell’ottemperanza, ancorché limitato all’inosservanza delle norme sul procedimento ex art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, ricomprende anche l’error in procedendo consistente nel mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare il giudicato, nonché l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.
Nel merito, i motivi sono stati ritenuti infondati. La Corte ha escluso la necessità di affrontare la questione dell’astratta idoneità al giudicato sostanziale della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, in quanto il riconoscimento espresso del diritto al rimborso, con indicazione della somma, compiuto dall’Amministrazione e recepito in sentenza, fa venir meno la giurisdizione tributaria, residuando esclusivamente un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. In tale ipotesi, come già affermato dalle Sezioni Unite, la giurisdizione generale del giudice ordinario sussiste quando non restino questioni sull’esistenza dell’obbligazione tributaria o sul quantum, circostanza che si verifica quando l’Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso.
La Corte ha precisato che il riconoscimento intervenuto non ha determinato solo la rimozione del diniego, ma ha prodotto l’effetto satisfattivo dell’interesse del contribuente, con conseguente estinzione del processo e definitiva esclusione della materia tributaria dalla cognizione del giudice. La sentenza impugnata non poteva, pertanto, essere posta a fondamento del giudizio di ottemperanza, non essendo una pronuncia di condanna alla restituzione né una decisione che aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ma un provvedimento che aveva preso atto di un riconoscimento già intervenuto.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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