Trasferimento di ramo d’azienda e nullità delle clausole di manleva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18805 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 cod. civ., la clausola di manleva stipulata tra cedente e cessionario non viola la norma inderogabile, ma ne presuppone l’applicazione: essa opera proprio sul presupposto della continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, che costituisce l’evento considerato dai contraenti. L’impugnazione stragiudiziale del licenziamento deve essere rivolta, a pena di decadenza, al datore di lavoro attuale al momento in cui il recesso, atto recettizio, produce l’effetto estintivo nella sfera giuridica del lavoratore. La verifica dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Il Fatto
Una lavoratrice, addetta a un punto vendita di abbigliamento in un centro commerciale, era stata licenziata per la chiusura del negozio. Il rapporto era sorto con una società affittuaria del ramo d’azienda; successivamente il ramo era stato retrocesso alla concedente e poi concesso in affitto a una nuova società.
La lavoratrice impugnò il licenziamento nei confronti della datrice e della retrocessionaria, chiedendo l’accertamento del trasferimento di ramo e la prosecuzione del rapporto con la nuova cessionaria. Il Tribunale respinse le domande per decadenza dall’impugnativa e legittimità del recesso. La Corte d’appello di Firenze, in riforma, dichiarò la nullità del licenziamento e la continuazione del rapporto con la cessionaria, respingendo le domande di manleva. Entrambe le società proposero ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i procedimenti, affronta anzitutto il motivo sull’onere di impugnare il licenziamento anche nei confronti della cessionaria. Il Collegio distingue il profilo del destinatario dell’impugnazione da quello della legittimazione passiva alla domanda di reintegrazione. Sotto il primo aspetto, nessun onere di diligente informazione grava sul lavoratore: l’impugnazione stragiudiziale ha come destinatario necessario l’autore dell’atto di recesso che sia datore di lavoro nel momento in cui l’atto produce l’effetto estintivo.
Tale coincidenza può mancare quando il trasferimento intervenga dopo la spedizione del recesso ma prima che questo pervenga al lavoratore. Nella specie, il licenziamento fu ricevuto il 22 febbraio 2018, mentre la cessione alla nuova società era oggetto di contratto dello stesso giorno e iscritta nel registro delle imprese dall’1 marzo 2018. La Corte territoriale ha quindi correttamente escluso che la lavoratrice dovesse impugnare anche nei confronti di chi, in quel momento, non era datore di lavoro.
Quanto alla qualificazione dei contratti come trasferimento di ramo d’azienda, la Corte ritiene inammissibili le censure che sollecitano un diverso apprezzamento degli elementi di fatto. I giudici di merito, valorizzando la qualificazione giuridica data dalle parti e il contenuto del contratto — avviamento, marchio, servizi comuni, autorizzazione amministrativa — hanno accertato la sussistenza di un’entità organica autonoma. L’accertamento dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo è riservato al giudice di merito.
Il profilo di maggiore rilievo riguarda le domande di manleva. La Corte accoglie il motivo sul punto, affermando che l’avvenuta applicazione dell’art. 2112 cod. civ. impone di dare seguito all’eventuale clausola di manleva, la cui funzione di garanzia si esplica proprio postulando che le conseguenze di legge restino ferme per il lavoratore. La clausola, quindi, non è in violazione della norma, ma la presuppone. Il relativo accertamento sull’effettiva portata bilaterale della clausola è rimesso al giudice del rinvio.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per il riesame delle domande di manleva.
Nota della Redazione
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