Estinzione giudizio rinvio e caducazione titolo imposta registro (Cass. civ. Sez. V n. 18803 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio, nel termine di legge, dopo la cassazione con rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., l’estinzione dell’intero processo, con caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato perché non impugnate. Non è applicabile l’art. 338 cod. proc. civ., che disciplina i soli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione. Ne consegue che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, viene meno il titolo giudiziale soggetto a registrazione presupposto del tributo, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, e l’imposta versata è indebita.
Il Fatto
Una società, incorporante di altra impresa, aveva corrisposto l’imposta di registro in dipendenza di una sentenza non definitiva con cui il Tribunale aveva condannato in solido alcuni soggetti al pagamento di una somma in suo favore, in relazione a un contratto di appalto. La sentenza di primo grado era stata riformata in appello con declaratoria di estinzione del procedimento; la Cassazione, con successiva pronuncia di rinvio, aveva cassato tale decisione. Il giudizio di rinvio non era stato però riassunto, con conseguente estinzione dell’intero processo.
La contribuente presentò istanza di rimborso della somma versata a titolo di imposta di registro, rimasta senza riscontro: di qui l’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria. La Commissione tributaria regionale per il Lazio, in sede di revocazione, aveva accolto il ricorso della contribuente, confermando la decisione di prime cure. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’amministrazione finanziaria è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 37 del d.P.R. n. 131/1986, 310 e 395 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., sostenendosi che la dichiarazione di estinzione del procedimento non avrebbe travolto la sentenza non definitiva soggetta a registrazione.
La Corte ha preliminarmente rilevato che la sentenza oggetto della revocazione era stata a sua volta cassata con rinvio e che il giudice del rinvio aveva deciso nel merito, in senso favorevole alla contribuente, con pronuncia ormai passata in giudicato. La controricorrente aveva inoltre dichiarato di aver percepito il rimborso della somma indebitamente riscossa. Ne deriva la carenza sopravvenuta di interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo già stata cassata la decisione oggetto dell’istanza revocatoria: il ricorso è pertanto inammissibile.
La Corte ha poi respinto la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., per insussistenza dei presupposti, tenuto conto delle erronee argomentazioni della sentenza impugnata sulla rimborsabilità dell’imposta di registro.
Sul punto la Corte ha ribadito che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., l’estinzione dell’intero processo, con caducazione di tutte le sentenze emesse, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Cassazione. Non è applicabile l’art. 338 cod. proc. civ., che regola gli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione: la norma dell’art. 393 cod. proc. civ. considera il giudizio di rinvio come prosecuzione, e non come impugnazione, del giudizio precedente. La sentenza di merito risulta così definitivamente caducata come statuizione sul caso controverso.
Da qui la conclusione che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, nella specie venuto meno. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza, ancorché soltanto virtuale. Infine, il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, che rende irrilevante la valutazione della virtuale fondatezza del ricorso.
Nota della Redazione
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