Revocazione per errore di fatto inammissibile se il punto era controverso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4585 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in un errore percettivo di fatto che non può mai cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, poiché l’esistenza di una controversia sul punto esclude che il fatto sia incontrovertibilmente vero o escluso. Esso non può altresì avere ad oggetto l’apprezzamento compiuto dalla Corte riguardo alla violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve riguardare gli atti interni, ossia quelli che il giudice deve esaminare direttamente con autonoma indagine di fatto. La revocazione per omesso esame di questioni dedotte con la memoria ex art. 378 c.p.c. è ammessa solo in casi eccezionali e comunque non per recuperare motivi di ricorso non originariamente dedotti.
Il Fatto
Un dirigente aveva agito per il risarcimento del danno da perdita di chance per l’illegittima pretermissione in procedure di conferimento di incarico dirigenziale. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ma la Cassazione, con ordinanza, aveva accolto il ricorso della Regione e respinto le domande. Il dirigente proponeva quindi revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso tale ordinanza, deducendo che la Corte non aveva rilevato dagli atti di causa circostanze di fatto idonee a dimostrare l’elevata probabilità di conseguimento dell’incarico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo verteva sulla mancata considerazione di circostanze fattuali che, ad avviso del ricorrente, avrebbero dimostrato la sussistenza di una chance seria di vittoria nella selezione. Sul punto, la Corte ha osservato che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia già pronunciata, né può avere ad oggetto l’apprezzamento relativo alla violazione di norme giuridiche. Nella specie, l’esistenza del danno era punto controverso e la decisione era stata adottata applicando il principio di diritto secondo cui il lavoratore deve provare che il corretto svolgimento della selezione avrebbe indirizzato la scelta in suo favore con un elevato grado di probabilità.
Il secondo motivo riguardava la procedura del 2013, rispetto alla quale il ricorrente lamentava che la Corte non avesse considerato quanto dedotto nella memoria ex art. 378 c.p.c., circa la possibilità di permanere in servizio oltre i limiti di età. La Corte ha ribadito che, di regola, con la memoria non possono introdursi nuovi motivi di ricorso, ma solo approfondire questioni già poste. L’omesso esame di questioni sollevate in memoria può costituire motivo di revocazione solo in presenza di fatti imprevedibili sopravvenuti, di mutamenti normativi o giurisprudenziali, o di violazione del giudicato esterno, non certo per recuperare un motivo non originariamente dedotto.
Inoltre, l’affermazione circa l’impossibilità di garantire la durata minima biennale dell’incarico costituiva un giudizio di diritto già espresso dalla Corte territoriale, afferente a questione controversa e quindi non suscettibile di errore percettivo. Ne consegue che, accertata la natura non revocatoria dei pretesi errori, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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