Fideiussore persona fisica è consumatore nel contratto di garanzia (Cass. civ. Sez. I n. 18834 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica al contratto di fideiussione devono essere valutati con riferimento alle parti di quest’ultimo, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. La circostanza che la fideiussione sia prestata da un socio in favore della società garantita non esclude di per sé tale qualificazione, assumendo rilievo, semmai, profili quali l’entità della partecipazione al capitale sociale o la qualità di amministratore. La stipula del contratto nella forma dell’atto pubblico notarile non è circostanza in sé idonea a far ritenere che una o più clausole siano state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva, e non esime il professionista dal fornire la relativa prova.

Il Fatto

Il Tribunale di Agrigento ha rigettato l’opposizione proposta da due persone fisiche, fideiussori di una società fallita inadempiente al rimborso di un mutuo fondiario, avverso il precetto con cui era stato loro intimato il pagamento di una somma superiore a cinquecentomila euro. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 settembre 2023, ha respinto il gravame.

I fideiussori ricorrono per cassazione con sei motivi, dolendosi tra l’altro del mancato riconoscimento della qualità di consumatori. La controricorrente, società cessionaria del credito, resiste con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla mancata pronuncia del giudice d’appello in ordine all’anatocismo e all’indeterminatezza del tasso, è inammissibile: il motivo di appello era generico, poiché non indicava il saggio di interesse frutto della capitalizzazione, sicché non sussisteva alcun obbligo di statuire né di motivare. La seconda questione è invece di diritto e infondata, poiché, in caso di mutuo a rimborso rateale con piano di ammortamento «alla francese», la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto non è causa di nullità parziale del contratto (Cass. Sez. U. n. 15130 del 2024).

Il secondo motivo è infondato: ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 108/1996 si tiene conto delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, con esclusione delle imposte e tasse. L’imposta sostitutiva non entra nel TEG e gli oneri notarili non sono spese collegate all’erogazione del credito, come confermano le istruzioni della Banca d’Italia. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, il primo per inosservanza dell’onere di raffronto con la sentenza impugnata, il secondo perché investe l’accertamento di fatto del giudice di merito.

Il quinto motivo è fondato. La Corte di appello aveva negato la qualifica consumeristica ai garanti sul rilievo che la fideiussione era stata prestata a garanzia di una società esercente attività commerciale. La Corte di cassazione ribalta l’assunto: i requisiti soggettivi vanno valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione e non al contratto principale, secondo la giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15; Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15) e di legittimità (Cass. Sez. U. n. 5868 del 2023; Cass. n. 742 del 2020).

Quanto alla forma dell’atto pubblico, il collegio osserva che l’intervento del notaio non implica che il contratto sia oggetto di trattativa qualificata da individualità, serietà ed effettività. L’ultimo comma dell’art. 34 cod. cons. pone a carico del professionista la prova della specifica trattativa, che opera come fatto impeditivo e non come elemento costitutivo della vessatorietà. Tali conclusioni valgono anche quando il testo sia predisposto, su incarico di una o entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti (Cass. n. 4140 del 2024).

Il sesto motivo è inammissibile, poiché mira a incrinare l’accertamento di fatto sulla traditio della somma. La sentenza è cassata in accoglimento del quinto motivo, con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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