Ricorso inammissibile per motivi nuovi ed esplorativi in materia di fideiussione (Cass. civ. Sez. I n. 3794 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che deduca una questione non esaminata dalla sentenza impugnata non può limitarsi ad allegarne la deduzione nel giudizio di merito, ma deve indicare, per il principio di autosufficienza del ricorso, l’atto processuale in cui essa era stata proposta, onde consentire alla Corte il controllo diretto della veridicità dell’assunto. Il giudizio sulla necessità e sull’utilità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in Cassazione quando il diniego sia sorretto da adeguata motivazione. In tema di fideiussione, il rilievo dell’art. 1956 cod. civ. va valutato alla luce della qualità di amministratore della società debitrice rivestita dal fideiussore, che esclude l’integrazione della fattispecie liberatoria.
Il Fatto
Due fideiussori, garanti omnibus delle obbligazioni di una società, convenivano in giudizio la banca per accertare l’infondatezza della pretesa creditoria, deducendo la mancanza della forma scritta della fonte dell’obbligazione principale, la violazione dell’art. 1956 cod. civ. e profili di usurarietà dei tassi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, respingendo la richiesta di CTU contabile perchè tardiva, generica ed esplorativa. La Corte di Appello confermava il rigetto. I fideiussori proponevano quindi ricorso per cassazione con otto motivi, cui la controricorrente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha condiviso integralmente i rilievi contenuti nella proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., dichiarando il ricorso inammissibile. Il primo motivo, imperniato su plurime nullità del contratto di conto corrente, è stato reputato inammissibile perchè introduceva una questione nuova rispetto alla sentenza impugnata: in simili casi il ricorrente deve allegare non solo l’avvenuta deduzione in sede di merito, ma anche indicare l’atto in cui ciò era avvenuto, per il principio di autosufficienza del ricorso.
Il secondo motivo, volto a pretendere dalla Corte territoriale il rilievo d’ufficio dell’usurarietà dei tassi e la declaratoria di gratuità del mutuo, è stato giudicato inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, fondata sulla genericità della deduzione tardiva. La pretesa di gratuità del contratto è stata inoltre ritenuta contraria al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19597 del 2020.
Il terzo, il quinto e il sesto motivo sono stati respinti perchè l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. era stata proposta solo nella comparsa conclusionale, senza indicazione dei documenti richiesti, in contrasto con l’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., e perchè il giudizio su necessità e utilità della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile ove motivato in modo adeguato.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, non riverberandosi le eventuali nullità del contratto ceduto sulla legittimazione della parte cessionaria. Il settimo motivo, relativo all’art. 1956 cod. civ., si è risolto in una riproposizione del giudizio sul fatto: la Corte territoriale aveva accertato che i fideiussori erano amministratore e socio della debitrice principale e che non era provata l’integrazione della fattispecie liberatoria, essendo stata accertata l’autorizzazione tacita e la sospensione del credito.
L’ottavo motivo è stato respinto in quanto la Corte territoriale aveva qualificato la domanda come eccezione di nullità assoluta della fideiussione e l’aveva disattesa in ossequio a Sezioni Unite n. 41994 del 2021. La Corte ha aggiunto che la società che si costituisca in sostituzione di altra deve dimostrare la propria legittimazione solo ove contestata, e ha richiamato la giurisprudenza sull’art. 1956 cod. civ. e sulla qualità di amministratore in capo al fideiussore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alle somme ulteriori.
Nota della Redazione
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