Nullità parziale delle fideiussioni ABI e rilievo d’ufficio: oneri di allegazione a carico della parte (Cass. civ. Sez. 3 n. 12312 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fideiussione stipulata secondo lo schema unilaterale ABI, dichiarato restrittivo della concorrenza dalla Banca d’Italia, è affetta da nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 cod. civ. per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e dell’art. 101 TFUE, limitata alle singole clausole che riproducono l’intesa vietata. Il rilievo d’ufficio della nullità non può supplire alle carenze allegatorie della parte, la quale deve comunque introdurre nel giudizio di merito tutti gli elementi di fatto, inclusi i provvedimenti amministrativi che ne costituiscono il presupposto. In tema di conto corrente, la capitalizzazione trimestrale è valida se pattuita alla condizione di reciprocità per interessi attivi e passivi.
Il Fatto
Alcuni fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito derivante da un contratto di apertura di conto corrente. Eccepivano, tra l’altro, la mancata preventiva escussione del debitore principale, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e l’usurarietà degli interessi, nonché la nullità della fideiussione per contrasto con la legge antitrust. La Corte d’appello rigettava l’opposizione, ritenendo la capitalizzazione valida perché stipulata nel 2004 con previsione di reciprocità e la richiesta di consulenza tecnica meramente esplorativa, confermando la nullità parziale delle clausole difformi dallo schema ABI.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso relativo al beneficio della preventiva escussione. I ricorrenti non si confrontavano con la duplice ratio della decisione impugnata: da un lato, la fideiussione prevedeva il pagamento “a prima richiesta”; dall’altro, il fallimento del debitore principale rende comunque inoperante il beneficio, attesa l’incompatibilità della struttura dell’eccezione con l’universalità oggettiva delle procedure concorsuali. La corte ha precisato che tale beneficio può operare in presenza di fallimento solo se espressamente pattuito, evenienza non ricorrente nella specie.
Quanto al secondo motivo, la censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è inammissibile: la doglianza era volta a contestare la valutazione delle prove operate dal giudice di merito, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. e non sindacabile in sede di legittimità. Le contestazioni sulla determinazione dell’ammontare del credito e sulla necessità della consulenza tecnica sono state reputate infondate: la capitalizzazione trimestrale era valida per la clausola di reciprocità e il diniego della c.t.u. era adeguatamente motivato, avendo i giudici di merito ritenuto l’accertamento richiesto di natura esplorativa.
In ordine alla nullità antitrust della fideiussione, la corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, secondo cui la nullità è parziale e non totale. Ha inoltre ribadito che il rilievo d’ufficio della nullità contrattuale presuppone l’acquisizione agli atti di tutti gli elementi di fatto utili a desumerne l’esistenza, non potendo sopperire alle generiche allegazioni della parte. Nella specie, i ricorrenti non avevano indicato se il provvedimento della Banca d’Italia del 2005, atto amministrativo non soggetto al principio iura novit curia, fosse stato allegato e prodotto nel giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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