Compensazione impropria e rideterminazione del saldo nel rapporto di conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 10023 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di conto corrente affiancato da un conto anticipi, le operazioni dei due rapporti sono regolate unitariamente sul conto corrente, sul quale vengono annotate tutte le poste attive e passive. Il credito derivante da poste illegittime va pertanto fatto valere mediante la rideterminazione del saldo complessivo, e non attraverso lo schema della compensazione ex art. 1246 cod. civ.. Ne consegue che il giudice non viola l’art. 112 cod. proc. civ. quando procede alla verifica contabile del saldo unitario. È inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo che non indichi il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della discussione processuale e la sua decisività.

Il Fatto

Una banca intrattiene con una società un rapporto di conto corrente e, nell’ambito di esso, concede una linea di credito per anticipazioni su fatture. La linea è garantita da fideiussioni omnibus rilasciate, tra gli altri, da alcuni garanti. Alla chiusura del conto la banca ottiene dal Tribunale un decreto ingiuntivo per le somme relative alle anticipazioni, senza notificarlo alla società, nelle more dichiarata fallita.

I garanti propongono opposizione, eccependo l’illegittimità di interessi anatocistici, ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, e chiedendo la rideterminazione del saldo. Il Tribunale accerta le illegittimità contabili ma esclude la compensazione per la sopravvenuta cessione del credito monitorio. La Corte d’appello accoglie in parte il gravame e ritiene ammissibile la compensazione con il controcredito dei garanti. I garanti ricorrono per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da due premesse processuali. Le deduzioni del controricorso che censurano il riconoscimento del difetto di legittimazione della cessionaria sono inammissibili, perché avrebbero richiesto un ricorso incidentale non proposto. I motivi che invocano l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sono parimenti inammissibili: la norma riguarda l’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo, non questioni o argomentazioni, e i ricorrenti non assolvono gli oneri di specificazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Sul primo motivo la Corte osserva che i ricorrenti non impugnano tutte le rationes decidendi della sentenza, in particolare l’assenza di prova dell’applicazione delle clausole censurate e del loro carattere essenziale ex art. 1419 cod. civ., né rispettano la specificità richiesta dall’art. 366 cod. proc. civ..

Il nucleo della decisione riguarda il terzo e il quarto motivo. La Corte ricostruisce il funzionamento del conto corrente affiancato dal conto anticipi: le operazioni di entrambi confluiscono unitariamente sul conto corrente, e la loro sommatoria determina il saldo periodico e quello finale. Il credito per poste illegittime è quindi quello risultante dalla rideterminazione del saldo, al netto degli addebiti illegittimi e al lordo delle poste passive del conto anticipi. Quella che la Corte d’appello ha chiamato compensazione impropria è in realtà una mera rideterminazione contabile di un unico rapporto complesso, corrispondente alla domanda dei ricorrenti. Non vi è pertanto alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., né dell’art. 2697 cod. civ., avendo il giudice di merito accertato l’andamento dei rapporti sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio senza alterare l’onere probatorio.

Sul quinto motivo la Corte esclude la pertinenza del richiamo all’art. 1246 cod. civ., poiché non si versa in ipotesi di compensazione propria ma di rideterminazione contabile di un rapporto unitario. Il sesto motivo sollecita un riesame del merito, estraneo al giudizio di legittimità secondo Sezioni Unite n. 34476 del 2019. Il settimo è infondato, essendo la compensazione delle spese del grado giustificata dalla reciproca soccombenza. L’ottavo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato integrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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