Avviamento e accertamento induttivo dei costi senza criterio d.P.R. 460/1996 (Cass. civ. Sez. V n. 18871 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare in via induttiva il valore di una cessione di azienda o di immobile sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale. La stessa regola vale quando la pretesa erariale contesti al contribuente la deduzione di un costo eccessivo, postulando che il valore effettivo sia inferiore a quello dichiarato: in tal caso l’Ufficio deve individuare aliunde elementi specifici, dotati di precisione, gravità e concordanza. Non è conforme a tale modalità il criterio di cui all’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996, che fissa soglie minime in funzione dell’accertamento con adesione ed esonera il Fisco da ogni ulteriore prova: esso integra un indizio a favore dell’Amministrazione quando il valore sia contestato per difetto, ma non è mutuabile nell’ipotesi inversa di contestazione per eccesso. Il giudice tributario può desumere in via inferenziale un fatto ignoto dai fatti noti solo con un ragionamento presuntivo coerente; il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione soltanto se difetta tale fondamento.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva recuperato a reddito maggiori ricavi non contabilizzati, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, per il periodo d’imposta 2014. Due i profili di contestazione. Il primo riguardava le difformità di peso riscontrate nella carne acquistata dai fornitori, con correzioni dei pesi annotate alla partenza e applicazione di una percentuale di ricarico. Il secondo concerneva il disconoscimento della valutazione dell’avviamento iscritto in bilancio dopo l’acquisto di un ramo d’azienda, con rideterminazione al ribasso del costo e riduzione della quota annua di ammortamento.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva le ragioni della contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello erariale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria; l’Amministrazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui la ricorrente censurava la violazione delle norme in materia di prove presuntive nel calcolo dei ricavi, è dichiarato inammissibile. La doglianza si sostanzia in una richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio rispetto a quanto accertato in fatto dai giudici d’appello. Secondo la giurisprudenza richiamata, il giudice tributario può desumere il fatto ignoto dai fatti noti solo in presenza di un ragionamento presuntivo coerente e concatenato, censurabile in sede di legittimità unicamente quando tale fondamento manchi (così, ad esempio, Cass. n. 34248/2021). La censura non si conforma a tale canone.
Il secondo motivo è infondato. La ricorrente deduceva nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, perché la C.T.R. avrebbe affermato il ricorso al criterio della media ponderale mentre l’Ufficio aveva dichiarato di aver applicato la media aritmetica. La Corte rileva che l’incongruenza non sussiste: nell’atto di appello l’Amministrazione aveva premesso la non invalidità della media aritmetica, ma aveva poi espressamente dichiarato di aver applicato il massimo livello di ponderazione, in base alla percentuale di ricarico conseguita nell’anno precedente.
Il terzo motivo è fondato. La Corte muove dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, norma di interpretazione autentica secondo cui, per le cessioni di aziende e immobili, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale. Da tale disposizione la giurisprudenza trae l’onere, per l’Ufficio, di individuare ulteriori indizi precisi, gravi e concordanti (così, ad esempio, Cass. n. 31372/2024; Cass. n. 12131/2019; Cass. n. 9513/2018; Cass. n. 19227/2017).
Tale indirizzo, formatosi in ipotesi di maggiore plusvalenza contestata al contribuente, esprime un principio estensibile anche al caso inverso, in cui la pretesa erariale contesta la deduzione di un costo eccessivo e postula un valore effettivo inferiore a quello dichiarato. Anche qui l’Ufficio deve individuare elementi specifici a supporto del diverso corrispettivo.
A tale modalità non è conforme il criterio del d.P.R. n. 460/1996 invocato dalla C.T.R. I valori ivi determinati rappresentano soglie minime in funzione dell’accertamento con adesione (tra le altre, Cass. n. 13085/2020; Cass. n. 9089/2017): integrano un indizio a favore dell’Amministrazione quando il valore è contestato per difetto, ma vengono qui ingiustamente trasposti nell’ipotesi opposta. La sentenza d’appello ha quindi ritenuto erroneamente raggiunta la determinazione induttiva mediante il semplice richiamo a un criterio che fissa una soglia minima per le confutazioni in difetto.
Il ricorso è perciò accolto limitatamente al terzo motivo, con rigetto dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un riesame alla luce del principio esposto e per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.