Gli oneri generali di sistema elettrico entrano nella base imponibile IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 5228 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. OGSE o OGDS), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell’utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA. Il soggetto passivo che esercita attività esente non può pretendere il rimborso dell’IVA assolta su tali oneri nel giudizio tributario, ma conserva l’azione di ripetizione in via civilistica nei confronti del cedente, il quale è il soggetto legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria la restituzione dell’imposta non dovuta.
Il Fatto
La Provincia Religiosa dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, che esercita nei propri presidi ospedalieri attività sanitaria in gran parte esente da IVA ai sensi dell’art. 10, nn. 18) e 19), del d.P.R. n. 633/1972, impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio alle istanze di rimborso dell’IVA versata per gli anni 2017 e 2018.
Ad avviso della contribuente, il gestore del servizio elettrico avrebbe indebitamente incluso nella base imponibile gli OGSE che, avendo natura tributaria e non costituendo corrispettivo per l’erogazione del servizio, avrebbero dovuto essere esclusi dall’imponibile. Sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettavano la domanda; la contribuente ricorreva per cassazione con un solo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta violazione degli artt. 3, 4, 13, 17, 18 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, anche in rapporto agli artt. 3 e 53 Cost. e alla Direttiva n. 112/2006/CE.
Richiamando il recente principio fissato da Cass. n. 8819/2025, la Corte qualifica gli oneri generali di sistema come maggiorazioni tariffarie che, sebbene imposte per legge e inserite obbligatoriamente nei contratti di utenza, presentano natura di corrispettivo contrattuale e non tributaria, in ragione della loro intrinseca correlazione con la prestazione resa all’utente finale. Ne deriva la loro inclusione nella base imponibile IVA e il rigetto della domanda di rimborso.
La Corte precisa tuttavia che resta salva l’azione di rimborso civilistica del contribuente che abbia assunto l’IVA in via definitiva, quale soggetto esente privo del diritto alla detrazione. Tale azione va esercitata nei confronti del cedente, soggetto passivo d’imposta e unico legittimato a ripetere dall’Erario l’imposta non dovuta.
Il Collegio, pronunciandosi in seguito all’istanza di decisione avverso la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., applica il principio delle Sezioni Unite n. 28540/2023 e n. 27195/2023, che configura una fattispecie di abuso del processo quando il ricorrente non si attiene alla proposta poi confermata in decisione definitiva. Condanna pertanto la ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controparte e di un’ulteriore somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.