La notifica dell’avviso di accertamento direttamente a mezzo postale non richiede la raccomandata informativa ex art. 8 l. n. 890/1982 (Cass. civ. Sez. 5 n. 20155 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti impositivi eseguita direttamente dall’ufficio finanziario a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, non è disciplinata dall’art. 8 della medesima legge ma dalle norme del regolamento postale. Ne consegue che, in tale ipotesi, non è prevista la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, la cui mancanza o mancata produzione in giudizio non incide sul perfezionamento della fattispecie notificatoria.
Il Fatto
Il contribuente riceveva, in data 18 luglio 2014, un avviso di presa in carico emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, concernente somme dovute per IRPEF relative all’anno d’imposta 2008 e già oggetto di un avviso di accertamento che il contribuente asseriva di non aver mai ricevuto. Ritenendo la notifica dell’atto presupposto mai perfezionata, il contribuente impugnava l’avviso di presa in carico dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso per l’assenza di prova della notifica dell’avviso di accertamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, su appello dell’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione, ritenendo validamente eseguita la notifica dell’avviso di accertamento presupposto. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’amministrazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, stante la loro connessione, e li ritiene infondati. Dalla documentazione prodotta dal contribuente stesso ed incorporata nel ricorso risulta che la notifica dell’avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo posta direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, norma che abilita l’ufficio finanziario ad eseguire direttamente le notificazioni degli atti impositivi a mezzo del servizio postale.
Da tale premessa la Corte fa discendere la regola decisiva: in questa peculiare modalità notificatoria non trova applicazione l’art. 8 della legge n. 890 del 1982, bensì le norme del regolamento postale, le quali non contemplano la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale di zona. L’eventuale raccomandata informativa, anche quando fosse stata spedita, è pertanto irrilevante ai fini del perfezionamento della fattispecie notificatoria.
La Corte richiama a sostegno il proprio precedente di Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, nonché i più recenti arresti n. 15541/2026 e n. 18376/2026, confermando l’orientamento secondo cui la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa non determina alcuna nullità della notificazione eseguita nelle forme di cui all’art. 14 citato.
Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti e della cassa delle ammende, nonché alla somma di euro settemila e di euro tremilacinquecento rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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