Notifica dell’appello tributario al difensore non domiciliatario è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 19032 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di appello tributario effettuata presso il difensore che non sia stato eletto domiciliatario della parte non è inesistente, ma nulla, ove sussista un collegamento tra il difensore e la parte destinataria, costituito dal mandato difensivo conferito nel giudizio di primo grado. La nullità, non essendo stata sanata, inficia la costituzione del rapporto processuale d’appello; l’omessa notificazione dell’atto di gravame a una parte determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con passaggio in giudicato della decisione di primo grado nei suoi confronti. La notificazione è inesistente solo quando manchi qualsiasi collegamento tra il soggetto al quale l’atto viene notificato e quello nell’interesse del quale la legge prescrive la notifica.

Il Fatto

I contribuenti, quali eredi di un de cuius, ricevettero nel 1997 la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal dante causa. Proposero ricorso alla C.T.P. di Reggio Calabria indicando le rispettive residenze, senza elezione di domicilio, e ottennero l’accoglimento.

Su appello dell’Ufficio, notificato a un professionista che aveva assistito uno solo dei contribuenti in primo grado senza essere domiciliatario, la C.T.R. riformò la decisione. I contribuenti ricorsero per cassazione, deducendo la nullità o inesistenza della notifica dell’atto di appello e chiedendo la sostanziale conferma della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il fascicolo di merito acquisito a seguito di precedente ordinanza interlocutoria e rileva che non si rinviene una valida elezione di domicilio presso lo studio del professionista. Questi risulta essere stato nominato difensore, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo da uno dei due contribuenti.

Il collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la notificazione è inesistente solo quando manchi qualsiasi collegamento tra il soggetto al quale l’atto viene notificato e quello nell’interesse del quale la legge prescrive la notifica (Cass., Sez. II, ordinanza n. 6470 del 21.03.2011; Cass., Sez. I, sentenza n. 16759 del 29.07.2011; Cass., Sez. V, sentenza n. 28285 del 18.12.2013).

Nel caso di specie, tra il professionista e uno dei contribuenti esiste un collegamento, costituito dal mandato difensivo conferito in primo grado. Tale collegamento rende la notifica effettuata presso di lui, nell’interesse di quella parte, non inesistente, bensì nulla.

Ne deriva la cassazione con rinvio della sentenza impugnata quanto al rapporto processuale tra l’amministrazione e il contribuente che aveva conferito il mandato, con onere per l’amministrazione, soccombente in primo grado, di riassumere il giudizio mediante notificazione presso la residenza dichiarata in primo grado.

Quanto al rapporto processuale con l’altro contribuente, la sentenza è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché il processo d’appello non poteva proseguire a causa dell’omessa notificazione dell’atto di gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di appello non richiedono provvedimento; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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