Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 16641 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, per violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza della Commissione tributaria regionale che, a fronte di un compendio di elementi indiziari posti a fondamento degli avvisi di accertamento, opponga al gravame erariale un’apodittica reiezione, obliterando la contestata carenza di strutture e manodopera in capo alla società fatturante. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica dell’esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo, individuato in negativo nelle ipotesi di motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La mancanza di enucleazione dei presupposti sostanziali della decisione integra la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e determina la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Il Fatto

Nei confronti di una società esercente attività di commercio all’ingrosso di minerali e metalli ferrosi venivano notificati avvisi di accertamento con cui, tra l’altro, si recuperava a tassazione IVA indebitamente detratta e indicata su fatture emesse da altra società, ritenute relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. L’Ufficio desumeva l’inesistenza delle operazioni dal raffronto tra il prezzo dedotto in un contratto di appalto, pari a euro 335.000,00, e l’importo di euro 938.000,00 indicato nelle fatture per la costruzione dello stesso immobile.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi del contribuente. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, accoglieva il primo motivo di appello e annullava le riprese relative a tali fatture, ritenendole prive di adeguata motivazione. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tutti incentrati sul difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dei tre motivi come tutti investenti il medesimo vizio: la motivazione meramente apparente. Gli atti impositivi, depositati in ossequio al canone di autosufficienza del ricorso, delineavano un compendio di elementi indiziari a fondamento dei recuperi a tassazione relativi alle operazioni fatturate.

Il dato centrale è di natura presuntiva. La subappaltatrice proponeva alla società appaltatrice la realizzazione della costruzione per euro 335.000,00; la seconda fatturava poi i lavori eseguiti per euro 938.000,00, senza giustificare la sovrafatturazione. Su tale circostanza si incardina l’elemento presuntivo secondo cui gli importi fatturati riguardassero prestazioni in parte oggettivamente e in parte soggettivamente inesistenti.

Sul piano del contenuto della contestazione, alla ricostruzione della contribuente l’Amministrazione contrapponeva una diversa quantificazione del costo di puro realizzo. Benché questa fosse la posta in gioco, la sentenza d’appello sviluppava argomentazioni contraddittorie sul piano logico e al limite dell’incomprensibile, senza valorizzare la dedotta carenza di strutture e manodopera in capo alla società fatturante. Il complesso degli elementi di matrice presuntiva risultava interamente trascurato.

La Corte rileva che non consta una vera motivazione, ma un’apodittica reiezione del gravame erariale. La trama motivazionale si pone al di sotto del minimo costituzionale, non lasciando cogliere la ratio decidendi né un reale vaglio critico dei motivi. Difetta, in sostanza, l’enucleazione dei presupposti sostanziali della statuizione adottata.

Il sindacato di legittimità postula la verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Tali ipotesi si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e determinano la nullità della sentenza.

Il ricorso è dunque accolto; la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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