Irap: la base imponibile non può inglobare i costi imputabili ad attività non tutelate dal diritto d’autore (Cass. civ. n. 23659 del 08.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, i compensi percepiti dal lavoratore autonomo per lo svolgimento di attività che non si sostanziano nella creazione di opere dell’ingegno non possono beneficiare del regime di esclusione dalla base imponibile previsto dall’art. 1, comma 1028, della legge n. 296/2006. Tale disposizione, di stretta interpretazione, si applica esclusivamente ai corrispettivi derivanti dallo sfruttamento economico di diritti di proprietà intellettuale, non estendendosi a compensi aventi natura diversa, ancorché riconducibili a prestazioni d’opera professionali.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento notificato a un professionista, con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione ai fini IRAP maggiori imponibili, ritenendo non applicabile alla fattispecie il regime agevolativo di cui all’art. 1, comma 1028, della legge n. 296/2006. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ne accoglieva il ricorso. L’Amministrazione proponeva appello e la Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza di primo grado, dava ragione all’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso principale del contribuente, ha enunciato il principio secondo cui l’esclusione dalla base imponibile IRAP dei costi relativi a beni strumentali e servizi, prevista dalla norma agevolativa, presuppone che i compensi percepiti siano correlati all’esercizio di un’attività che si configuri come creazione di un’opera dell’ingegno.
La Suprema Corte ha precisato che la finalità della disposizione è quella di evitare una doppia imposizione sui redditi derivanti dallo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale, i quali sono già assoggettati a tassazione in capo all’autore. Tale ratio non può essere estesa a compensi che, pur essendo frutto dell’attività professionale, non trovano la loro causa giustificativa nella tutela apprestata dalla normativa sul diritto d’autore.
La Corte ha pertanto concluso che, in assenza di un collegamento funzionale tra i compensi percepiti e la creazione di un’opera protetta, i relativi costi non possono essere esclusi dalla base imponibile dell’IRAP. Il ricorso del contribuente è stato conseguentemente rigettato e la sentenza impugnata confermata.
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