Ricorso in cassazione e sindacato sulla ricostruzione del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 19083 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non consente al giudice di legittimità di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni del giudice di merito. La censura che, formalmente prospettata come violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., contesti la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze probatorie, integra in realtà un vizio di motivazione e va proposta nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. È inammissibile il motivo che solleciti una diversa lettura delle prove, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute più idonee.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio i titolari di un’edificazione adiacente alla propria proprietà, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni derivanti da pretese violazioni delle distanze legali e dal danneggiamento del proprio immobile. Il giudizio di primo grado era stato favorevole all’attrice.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 02.01.2024, ha però accolto l’appello incidentale dei convenuti e ha rigettato integralmente le domande, escludendo sia il nesso di causalità tra l’edificazione e i danni denunciati, sia la violazione delle distanze, sia lo sconfinamento. La proprietaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 840, 2043 e 2055 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., lamentando l’erronea esclusione del nesso causale. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la ricorrente non ha contestato l’erronea individuazione della fattispecie astratta, ma la ricostruzione della fattispecie concreta: un’operazione che attiene alla valutazione del giudice di merito e che, in sede di legittimità, è censurabile solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
Determinante è il rilievo secondo cui, oltre il formale richiamo alla violazione di legge, il nucleo della doglianza risiede nella contestata congruità dell’interpretazione delle prove acquisite, in particolare della consulenza tecnica d’ufficio, nella quale non risulta mai affermata in termini certi l’esistenza del nesso causale. La Corte ha così escluso che la critica investisse una falsa applicazione delle norme sotto il profilo dell’erronea sussunzione di un fatto incontroverso.
Il secondo motivo, analogamente, denunciava la violazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. in ordine all’esclusione dello sconfinamento. Il Collegio ha richiamato il consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui al giudice di merito spetta in via esclusiva individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi previsti dalla legge, citando sul punto Sez. 6-1, Ordinanza n. 331 del 13.01.2020 e Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16.12.2011.
Il terzo motivo lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, con riguardo al provvedimento comunale di demolizione della sopraelevazione abusiva. La Corte lo ha giudicato inammissibile: la ricorrente avrebbe dovuto censurare la ratio della sentenza, che aveva escluso qualsiasi attività illecita rilevante sul piano civilistico pur in assenza di titolo edilizio, prospettando in quali termini l’esame del provvedimento avrebbe inciso sul ragionamento probatorio. Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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