Inammissibile il ricorso per doppia conforme e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 9765 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora ricorra l’ipotesi della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, ma può riguardare solo la ricostruzione dei fatti storici e non il ragionamento giuridico. L’erronea motivazione in diritto è correggibile d’ufficio dalla Suprema Corte ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., senza che sia deducibile come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società costruttrice conveniva in giudizio il titolare di un fondo confinante davanti al Tribunale, chiedendone la condanna al rilascio di una porzione di suolo asseritamente di sua proprietà e al rifacimento del muro di recinzione. Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la proprietà della porzione controversa era ormai del Comune, essendo stata inglobata nella sede stradale.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello confermava la decisione, valorizzando le conclusioni del CTU e la concessione comunale che autorizzava la demolizione del muro e la sua ricostruzione lungo il confine, così cristallizzando uno stato dei luoghi che coinvolgeva la posizione del Comune, mai evocato in giudizio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo è inammissibile per la presenza della c.d. doppia conforme, applicabile ratione temporis ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012. In tale ipotesi il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due pronunce e dimostrarne la diversità; nella specie, la ricorrente non ha assolto tale onere, censurando anzi la sentenza d’appello per avere condiviso le conclusioni della CTU al pari del primo giudice.
Il secondo motivo, incentrato sul vizio di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., è anch’esso inammissibile. La Corte richiama la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, da interpretare come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte chiarisce che tale vizio ricorre solo quando la motivazione, pur esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Esso però non può riguardare il ragionamento giuridico, eventualmente errato e censurabile ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ., ma correggibile d’ufficio ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 sostengono tale impostazione.
Nel merito, la Corte esclude l’apparenza della motivazione: la Corte d’Appello ha motivato in modo sintetico ma esaustivo, valorizzando la concessione comunale del 1994, idonea a cristallizzare lo stato dei luoghi, e la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di reintegra nel possesso della venditrice. La valutazione del materiale probatorio resta espressione della discrezionalità del giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità.
Il terzo motivo, che denuncia omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sulla domanda di accertamento della proprietà, è inammissibile per carenza di riferibilità alla ratio decidendi. Il giudice di prime cure aveva qualificato la domanda come reale, gravando sull’attrice l’onere della prova dei fatti costitutivi; la Corte conclude dichiarando il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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