Inammissibile il motivo che non indica il fatto storico omesso (Cass. civ. Sez. V n. 19081 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., può essere dedotto in cassazione solo se il ricorrente indica il fatto storico, principale o secondario, il cui esame è stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, il come e il quando tale fatto è stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività. Il controllo di legittimità non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze probatorie, né di contrapporre a quella del giudice di merito una diversa lettura degli atti. L’omesso esame di elementi istruttori, pertanto, non integra di per sé il vizio, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il Fatto
Il contribuente impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, riformando la decisione di primo grado che lo aveva visto vittorioso. L’atto impositivo trae origine da una cartella di pagamento ai fini Iva, interessi e sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per il 2013, nella quale era stata esposta un’eccedenza di credito d’imposta non risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente.
Il ricorrente censura la sentenza regionale con due motivi, entrambi incentrati sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: sotto un primo profilo per avere il giudice di appello ritenuto legittimo il recupero senza considerare la documentazione attestante la presentazione del modello dichiarativo; sotto un secondo profilo per avere affermato che il contribuente non aveva fornito prova dell’esistenza sostanziale del credito, trascurando i registri Iva, le fatture e la comunicazione annuale prodotti in giudizio. L’Agenzia delle entrate si costituisce con atto privo di attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La sentenza impugnata poggia su due rationes decidendi autonome e distinte: da un lato la legittimità dell’iscrizione a ruolo in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale nell’anno di maturazione del credito poi riportato, richiamandosi le Sezioni Unite n. 17758 del 2016; dall’altro il mancato assolvimento dell’onere probatorio sull’esistenza sostanziale del credito. Il secondo motivo aggredisce la seconda ratio e viene esaminato per primo.
La Corte ricostruisce l’ambito del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, e ne enuclea i requisiti di deduzione. Il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta esistente, il come e il quando della sua discussione processuale e la decisività, nel rispetto degli oneri di cui agli art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. A sostegno vengono richiamate le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e, tra le altre, Cass. n. 14324 del 2015, Cass. n. 20553 del 2021 e Cass. n. 16661 del 2023.
Il principio rilevante è che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La censura non può tradursi nella richiesta di una rivalutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità, né nell’apprezzamento giuridico dissonante rispetto alle prospettazioni della parte, come ribadito da Cass. n. 29923 del 2023.
Nel caso concreto il ricorrente non ha assolto l’onere, avendo dedotto profili attinenti alle risultanze probatorie e non l’omesso esame di un fatto storico: la Corte d’appello, con apprezzamento di merito non sindacabile, ha ritenuto che il contribuente non avesse in alcun modo ottemperato all’onere della prova sull’esistenza sostanziale del diritto di credito. Il secondo motivo è pertanto inammissibile.
Da tale esito discende l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del primo motivo, che investe la prima ratio. Quando la decisione si fonda su distinte e autonome rationes, ciascuna sufficiente a sorreggerla, il soccombente deve censurarle tutte e tutte le censure devono risultare fondate: il rigetto o l’inammissibilità del motivo che colpisce una sola di esse rende inammissibili i restanti, poiché la sentenza resterebbe comunque ferma sulla ratio non aggredita con successo, come affermato da Cass. n. 11275 del 2022 e Cass. n. 4809 del 2017. Il ricorso è dunque rigettato, senza statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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