Fallimento su richiesta del creditore: ricorso omisso medio e inammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 10772 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale all’esito del reclamo proposto avverso il decreto di improcedibilità ex art. 22, quarto comma, l. fall. è soggetta al reclamo previsto dall’art. 18 l. fall. davanti alla corte di appello. Il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso quella sentenza è pertanto inammissibile per omesso passaggio di merito. Non è invocabile il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., che è ammesso solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali resta esperibile l’impugnazione di merito.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli. La dichiarazione è scaturita a termini dell’art. 22, quarto comma, l. fall., all’esito di un precedente decreto di improcedibilità del ricorso di un creditore istante per mancato superamento della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall., decreto poi riformato dalla Corte di Appello, che aveva rilevato ulteriori debiti in base all’ultimo bilancio depositato.
Il Tribunale ha dato atto dello stato di insolvenza in forza dell’omesso deposito dei bilanci degli esercizi successivi al 2017 e dell’irreperibilità dell’imprenditore. Avverso la sentenza la società debitrice propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il creditore istante e il fallimento, intimati, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale accertato lo stato di insolvenza in ragione del solo omesso deposito dei bilanci. Con il secondo motivo lamenta l’insufficienza, ex art. 166, del mero mancato deposito del bilancio, l’omissione del creditore in merito alla vicenda del credito e l’esistenza di un processo penale relativo al titolo riportante il credito.
La Corte non entra nel merito. Rileva che il ricorso è inammissibile perché proposto omisso medio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché emessa a seguito del decreto della Corte di Appello che ha accolto il reclamo ex art. 22, quarto comma, l. fall.. Avverso quella sentenza resta proponibile il reclamo ex art. 18 l. fall. davanti alla Corte di Appello, mentre non è impugnabile il decreto della Corte di Appello che rimette gli atti al Tribunale, come già affermato da Cass., n. 30202/2019.
La sentenza non è neppure impugnabile direttamente in cassazione in assenza di accordo tra le parti. Non è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., esperibile soltanto contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l’impugnazione di merito, come confermato da Cass., n. 19162/2020. Nel caso di specie quel rimedio di merito sussiste.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Nota della Redazione
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