Tardiva costituzione dell’appellato nel processo tributario ed esercizio del diritto di difesa (Cass. civ. Sez. V n. 19156 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la tardiva costituzione dell’appellato, disciplinata dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per il giudizio di appello dall’art. 54, non comporta alcuna nullità, non essendo prevista dalla legge simile sanzione e vigendo il principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 156 c.p.c.. Essa determina soltanto la decadenza dalla facoltà di compiere le attività processuali eventualmente precluse. Il giudice di appello, pertanto, non può dichiarare preclusa ogni ulteriore attività difensiva sul presupposto della perentorietà del termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma deve esaminare le controdeduzioni dell’appellato, per le parti non soggette a preclusione, in ossequio al diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Il Fatto
La società contribuente impugna l’avviso di accertamento relativo all’Iva 2015, con il quale l’Amministrazione finanziaria le contesta l’indebita detrazione d’imposta assolta su fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti, per un importo superiore a cinque milioni di euro, in relazione a rapporti con quattro società qualificate come cartiere.
Il giudice di primo grado accoglie il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania riforma la decisione, ritenendo provata la natura fittizia dei fornitori e l’assenza di prova, da parte della contribuente, della propria estraneità alla frode. I giudici d’appello, inoltre, non esaminano le controdeduzioni depositate tardivamente, ritenendo il termine per il deposito di memorie e documenti di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 perentorio e la sua inosservanza causa di preclusione di ogni ulteriore attività processuale. La società ricorre per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di rinvio in attesa della definizione del giudizio penale. Ricorda che, dopo l’abbandono della pregiudiziale tributaria, il raccordo tra processo tributario e penale è oggi improntato al doppio binario, sicché la sentenza penale irrevocabile non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, potendo solo essere valutata come fonte di prova.
Quanto all’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte ne esclude comunque l’applicabilità al caso: la norma attribuisce efficacia di giudicato alle sole sentenze penali irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, mentre nel caso di specie la pronuncia assolutoria è intervenuta con formula diversa.
Il punto centrale è il terzo motivo, la cui trattazione è prioritaria. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 24 Cost., perché i giudici d’appello avevano ritenuto la tardività della costituzione dell’appellata causa di preclusione di ogni attività difensiva.
La Corte, con giurisprudenza consolidata, ribadisce che la tardività della costituzione del resistente non comporta alcun tipo di nullità, ma soltanto la decadenza dalla facoltà di svolgere attività eventualmente precluse. È persino ammissibile la costituzione dell’appellato in udienza: la sanzione dell’inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte di partecipare alla discussione orale e di esercitare il diritto di difesa, facoltà esercitabile anche in appello.
Nel caso concreto i giudici di secondo grado hanno affermato, errando, che l’inosservanza del termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 determinava la preclusione di ogni ulteriore attività processuale e difensiva. Non hanno così esaminato le argomentazioni delle controdeduzioni, con le quali si contestava l’inammissibilità dell’appello e si riproponevano difese già svolte in primo grado.
La Corte accoglie dunque il terzo motivo, con assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di primo grado.
Nota della Redazione
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