Onere della prova e buona fede nel diniego detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 19155 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diniego della detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve all’onere probatorio che le incombe quando dimostra, anche in via presuntiva e sulla base di elementi oggettivi specifici, che il fornitore è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata, cioè è una cartiera, e che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede, ossia di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode. Non assumono rilievo, a tal fine, la riscontrata congruità dei prezzi di acquisto, la regolarità formale delle operazioni e delle scritture contabili, l’effettiva consegna e rivendita della merce e il pagamento della fattura comprensiva dell’imposta.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’indebita detrazione dell’IVA assolta su fatture emesse da quattro società fornitrici, ritenute soggettivamente inesistenti per un imponibile di oltre sette milioni di euro, oltre sanzioni e accessori.

La società proponeva ricorso, respinto in primo grado. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello, valorizzando la pluralità di operatori risultati avere natura di cartiera e rilevando che la contribuente non aveva offerto alcuna prova della propria estraneità alla frode o della non consapevolezza della stessa. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dall’Amministrazione con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti i motivi perché investono profili diversi della medesima questione, richiama il consolidato orientamento in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. La regola è che l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva, mediante elementi oggettivi e specifici; una volta assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile.

Il Collegio precisa che l’onere probatorio dell’Amministrazione può esaurirsi nella dimostrazione che il soggetto interposto è una cartiera, costituendo ciò elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poiché l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole. La prova può essere raggiunta mediante presunzioni semplici, non essendo necessaria una dimostrazione certa e incontrovertibile.

La Corte elenca gli indici di rilevanza sintomatica, tra cui l’acquisto a prezzo inferiore a quello di mercato, la limitatezza del ricarico, la pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione, la scelta di canali paralleli, la tempistica dei pagamenti, il numero e la qualità delle transazioni. Tali elementi impongono all’operatore avveduto un obbligo di verifica sull’effettiva esistenza del fornitore.

Quanto alla prova contraria, il contribuente deve dimostrare l’assenza di consapevolezza e la diligenza massima. Non rilevano la congruità dei prezzi, la regolarità formale delle operazioni, la consegna e rivendita della merce e il pagamento della fattura, in quanto circostanze neutre o compatibili con la frode. La Corte esclude pertanto l’inversione dell’onere probatorio e il vizio di motivazione lamentati.

Dirime infine il raccordo con il processo penale: la sentenza di assoluzione con formula “perché il fatto non costituisce reato” non spiega efficacia di giudicato nel giudizio tributario, non essendo riconducibile alle ipotesi dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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