Ricorso per cassazione generico e confuso è inammissibile per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19262 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità è a critica vincolata: il ricorso per cassazione deve veicolare le censure attraverso uno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., con enunciazione precisa e specifica del vizio denunciato. È pertanto inammissibile il ricorso che, in un unico motivo, mescoli e sovrapponga profili eterogenei, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito, senza precisare a quale delle ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. le doglianze siano riferibili. La memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può integrare i motivi del ricorso, assolvendo alla sola funzione di chiarire e illustrare motivi già ritualmente enunciati nell’atto introduttivo. Rientra nella valutazione del giudice di merito la rimeditazione delle ragioni di fatto della decisione, non essendo la Corte giudice del fatto sostanziale.

Il Fatto

Con la sentenza n. 644/2019 la Corte d’appello di Firenze aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto dal lavoratore avverso l’ordinanza del Tribunale di Prato, che aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado per la mancata riassunzione nei termini di legge. I giudici di seconde cure avevano ritenuto che l’originario ricorrente avesse avuto conoscenza dell’evento interruttivo — la sospensione del legale dall’esercizio della professione — e che da quella data fosse decorso inutilmente il termine di tre mesi per la riassunzione; l’appello era stato inoltre depositato oltre il termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ., non applicandosi la sospensione feriale dei termini trattandosi di controversia riconducibile all’art. 429 cod. proc. civ.

Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Hanno resistito con controricorso la società datrice e la compagnia assicurativa; nessuna attività difensiva hanno svolto le altre intimate. Il ricorrente, assistito da nuovo difensore, ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del giudizio di legittimità come giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esigere una precisa enunciazione, sì che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche dell’art. 360 cod. proc. civ.

Su questa base il Collegio rileva che le censure, in palese contrasto con tale principio, sono formulate senza che in esse si trovino con chiarezza le ragioni del dissenso verso la decisione impugnata, espresse in termini idonei a soddisfare esigenze di specificità, completezza e riferibilità al provvedimento gravato: manca una critica precisa e puntuale delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, secondo il richiamo al precedente Sez. III n. 13066 del 2007.

Il ricorrente declina inoltre contestazioni di ordine motivazionale che si sottraggono all’attuale perimetro di ricorribilità, poiché, alla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nella nuova formulazione, non costituisce più vizio determinante la carenza della motivazione; né è evidenziato, stante l’esaustività delle argomentazioni del giudice di merito, un vulnus apprezzabile nel quadro della riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione.

La Corte esclude poi di poter rimeditare le ragioni di fatto della decisione, trattandosi di giudizio di esclusiva spettanza del giudice di merito, al quale il giudice di legittimità non può sovrapporre il proprio. Rileva, ancora, la mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, non contenendo le doglianze alcun preciso riferimento alle diverse ipotesi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., indispensabili per veicolare le ragioni di impugnazione.

Le doglianze difettano infine di specificità rispetto al provvedimento gravato, risolvendosi in argomentazioni astratte e in considerazioni generali svincolate dai punti decisivi della sentenza, con omissione del raffronto tra la ratio decidendi e la giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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