Competenza giudice fallimentare su crediti lavoratore in liquidazione coatta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19263 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa le azioni di accertamento o costitutive relative al rapporto di lavoro sono proponibili davanti al giudice del lavoro, fuori dalla procedura concorsuale, solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell’assetto del rapporto. L’accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve invece avvenire mediante insinuazione al passivo, rientrando nella competenza del giudice fallimentare. Il discrimine tra le due giurisdizioni va individuato nelle rispettive prerogative: al giudice del lavoro spettano le controversie sullo status del lavoratore, al giudice fallimentare quelle sui crediti destinati a incidere nella procedura concorsuale. La qualificazione della domanda rientra nei poteri del giudice di merito.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l’ente datore di lavoro, chiedendo la conversione del rapporto a tempo determinato e la condanna al risarcimento del danno e al pagamento del trattamento di fine rapporto. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando il danno in favore del ricorrente.

Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta la liquidazione coatta amministrativa dell’ente. La Corte d’appello, in riforma della decisione, ha dichiarato l’improseguibilità temporanea della domanda originaria e ha compensato le spese dei due gradi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 208 e 209 legge fallimentare, sostenendo che la disciplina della liquidazione coatta amministrativa impone al lavoratore di proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni di accertamento del rapporto, mentre solo le azioni di condanna pecuniaria divengono temporaneamente improseguibili. La Corte d’appello avrebbe quindi errato nel qualificare la domanda come di conversione anziché di reintegra.

La Corte di cassazione ritiene il motivo infondato. La qualificazione della domanda rientra nei poteri del giudice di merito, il quale ha accertato che il rapporto di lavoro si era già stabilizzato prima del ricorso e che il giudice di primo grado si era limitato a pronunciare la condanna al risarcimento, senza disporre sul rapporto. Non viene dunque in questione alcuna controversia attinente allo status di lavoratore.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità — Cass. n. 1646 del 23.01.2018 e Cass. n. 7990 del 30.03.2018 — la Corte ribadisce che, difettando un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, la domanda di accertamento del credito risarcitorio appartiene alla competenza del giudice fallimentare.

Il principio è confermato da Cass. n. 27796 del 2024: le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili fuori dalla procedura solo quando sussiste un interesse specifico e non altrimenti tutelabile, come nel caso della reintegra del dipendente o dell’attribuzione di una qualifica; l’accertamento di ogni altro diritto di credito deve avvenire mediante insinuazione al passivo. Nella stessa direzione Cass. n. 30512 del 28.10.2021, che ha individuato il discrimine nelle rispettive prerogative speciali dei due giudici.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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