Dazi antidumping: la responsabilità dell’importatore è oggettiva e la buona fede non esime (Cass. civ. Sez. V n. 24251 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 79, paragrafo 3, lett. a), del codice doganale dell’Unione l’importatore risponde dell’obbligazione doganale per il solo fatto dell’introduzione della merce in violazione degli obblighi doganali: la sua eventuale buona fede non lo esime. L’elemento soggettivo — l’avere saputo o dovuto ragionevolmente sapere del mancato rispetto dell’obbligo — rileva soltanto per chi ha agito per conto del soggetto obbligato, ha partecipato all’atto o ha acquisito o detenuto le merci. L’avviso fondato su verbali ispettivi dell’organismo antifrode unionale è legittimamente motivato per relationem quando ne riporti i tratti essenziali, non rientrando la produzione del rapporto finale tra i requisiti di validità della motivazione. Venuta meno per decorso del quinquennio la fictio iuris dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, si consolida il fenomeno successorio in capo ai soci ed è inammissibile il ricorso proposto dalla società estinta.
Il Fatto
L’amministrazione doganale ha notificato a una società, già in liquidazione e poi cancellata, e alla socia un avviso di pagamento per maggiori dazi antidumping, IVA e interessi. L’accertamento traeva origine da un’indagine dell’organismo antifrode unionale, che aveva riscontrato come le aziende taiwanesi esportatrici fossero prive di macchinari per la fabbricazione di biciclette: la merce, di origine cinese, veniva trasbordata presso centri logistici di Taiwan e spedita nel territorio doganale europeo senza alcuna lavorazione sostanziale, conservando così l’origine cinese e restando soggetta ai dazi antidumping.
I giudici di primo grado hanno accolto i ricorsi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riuniti gli appelli erariali, li ha accolti, distinguendo la posizione dell’importatore — gravato da responsabilità di tipo oggettivo derivante dal mero fatto dell’importazione — da quella dei compartecipi, per i quali sola rileva l’elemento soggettivo. Società e socia hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile il ricorso della società. Essendo la cancellazione dal registro delle imprese anteriore di oltre cinque anni alla notifica del ricorso, sono venuti meno i presupposti temporali della fictio iuris dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. Ne consegue il consolidamento del fenomeno successorio: l’obbligazione si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente secondo il regime vigente pendente societate, con esclusione di ogni litisconsorzio necessario con la società (Cass. n. 10429/2025; n. 2035/2026; Sez. Un. n. 3625/2025). Resta legittimata la socia, validamente costituitasi dopo l’estinzione.
Il terzo motivo, esaminato per priorità logica, denuncia la motivazione apparente. La Corte ripercorre i confini del vizio: ricorre quando manchi l’indicazione degli elementi fondanti il convincimento o la disamina chiara e sufficiente sul piano logico e giuridico, quando non sia consentito alcun controllo sull’esattezza del ragionamento sotto la soglia del minimo costituzionale, quando manchi l’esplicitazione del quadro probatorio, o in presenza di affermazioni irriducibilmente inconciliabili. La sentenza impugnata, per quanto sintetica, ha invece ancorato la responsabilità alla lett. a) del paragrafo 3 dell’art. 79 CDU, distinguendola dalle lett. b) e c). Condivisibile o meno l’iter interpretativo, il vizio non sussiste.
Il primo motivo è infondato. Il testo dell’art. 79, paragrafo 3, del regolamento n. 952/2013 riserva il requisito della conoscenza o conoscibilità ai soli soggetti delle lett. b) e c), lasciando la lett. a) alla persona tenuta a rispettare gli obblighi. La disposizione riproduce l’assetto dell’art. 203 del codice doganale comunitario, in relazione al quale la Corte aveva già affermato che la buona fede non esime l’importatore (Cass. n. 28335/2019; n. 24675/2011). Conferma indiretta si trae dalla giurisprudenza unionale in materia sanzionatoria, che ammette l’ammenda pur in presenza di buona fede dell’operatore e delle precauzioni adottate.
La difesa aveva valorizzato l’affidamento a rapporti di consulenza con altre società per le operazioni di importazione. La Corte la giudica circostanza debole, quando non irrilevante, ai fini della dimostrazione della buona fede e dell’assenza di responsabilità.
Infondato anche il secondo motivo, incentrato sulla mancata allegazione del rapporto antifrode. La motivazione dell’avviso è legittima quando ne riporti i tratti essenziali ai fini del diritto di difesa, non essendo la produzione del rapporto finale requisito di validità (Cass. n. 23686/2022). Sul piano probatorio, gli accertamenti dell’organismo antifrode hanno rilevanza nell’ordinamento unionale e, ove non si limitino a una descrizione generica dei fatti, escludono il legittimo affidamento e ogni dubbio sulla falsità dei certificati di origine (Cass. n. 3607/2020; n. 9088/2024; n. 11631/2019; n. 319/2026). Nella specie l’avviso richiamava ampi passaggi del rapporto, con esito che soddisfa le regole sulla prova anche presuntiva. Ricorso rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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