Compensazione e non contestazione con onere di allegazione in appello (Cass. civ. Sez. II n. 19295 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, ma un mero elemento di prova, sicché il giudice d’appello, nuovamente investito dell’accertamento degli stessi fatti con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto in primo grado. Il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La contestazione della compensazione non richiede formule sacramentali: è sufficiente che la parte attrice, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), cod. proc. civ., colleghi l’eccezione avversaria a un documento di cui espliciti lo scopo, così da renderne decifrabile la portata probatoria.

Il Fatto

Una società appaltatrice aveva emesso una fattura nei confronti della committente; rilevato l’errore, aveva rilasciato una nota di accredito di pari importo senza però restituire la somma già incassata. La committente agiva quindi per la restituzione dell’importo versato, pari a € 22.500,00 oltre interessi. La convenuta si difendeva eccependo la compensazione con il controcredito portato da una seconda fattura, relativa ad altri lavori.

Il Tribunale di Treviso, sede distaccata di Conegliano, respingeva la domanda, ritenendo provato il controcredito opposto. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame e riconosceva il debito della committente, valorizzando un accordo transattivo del 25.07.2005 che aveva quantificato a forfait in € 20.000,00 quanto dovuto per i lavori di bonifica, con dichiarazione dell’appaltatrice di non avere null’altro a pretendere. La ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza d’appello per violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. e delle preclusioni ex art. 183 cod. proc. civ., sostenendo che la committente non aveva tempestivamente contestato l’eccezione di compensazione. Il motivo è infondato.

La Corte rileva che la stessa esposizione della ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, smentisce la censura: la memoria della parte attrice conteneva un chiaro riferimento alla “confusione” contabile e richiamava la comunicazione inviata dalla committente all’appaltatrice, di cui esplicitava lo scopo, ossia chiarire una contabilità sovrapposta. Non si è dunque in presenza di un richiamo generico e non decifrabile al materiale documentale, che impedirebbe alla controparte di controdedurre e al giudice di valutarne la rilevanza probatoria.

Esclusa l’invalidità della prima pronuncia, cade anche la doglianza sull’omessa pronuncia relativa all’eccezione di tardività. La Corte afferma il principio secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali. Richiama inoltre la regola per cui la non contestazione non è prova legale ma mero elemento di prova, con la conseguenza che il giudice d’appello conserva piena discrezionalità valutativa.

Con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, la ricorrente denunciava travisamento della prova, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme di interpretazione contrattuale ed ermeneutica delle clausole, con riguardo alla qualificazione dell’accordo del 25.07.2005.

La Corte li dichiara inammissibili. Il giudice di seconde cure ha valorizzato l’accordo transattivo come transazione tombale, sul presupposto che entrambe le fatture avessero ad oggetto i medesimi lavori di bonifica, di spettanza di un terzo soggetto, al quale nessuna delle due era stata intestata. Tale ricostruzione è giudicata plausibile e scevra da vizi logico-giuridici. La Corte ribadisce che la fattura commerciale, atto a contenuto partecipativo, può costituire elemento di prova delle prestazioni eseguite quando il debitore le abbia accettate senza contestazioni.

Quanto propone la ricorrente è una mera revisione della portata valutativa, non percettiva, del convincimento del giudice di merito. Non è ammissibile contrapporre alla ricostruzione prescelta una lettura alternativa del compendio istruttorio, poiché il motivo non può risolversi in un’istanza di nuova pronuncia sul fatto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

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