Clausola generale disciplinare notarile e insindacabilità della sussunzione (Cass. civ. Sez. II n. 9627 del 11.04.2023)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 147, comma 1, lett. a), l. not. configura una fattispecie disciplinare a condotta libera, espressione di una clausola generale di chiusura del sistema, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, e include anche condotte non tipizzate ma idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio e il prestigio della classe notarile. La predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono affidate a tale clausola generale, il cui contenuto è valutato in concreto dagli organi di disciplina, mentre è riservato al giudice di legittimità la verifica della ragionevolezza della sussunzione del fatto concreto nella clausola stessa. Tale clausola non consente al giudice di creare un illecito dai confini incerti, facendo rientrare nel suo perimetro comportamenti disattenti o giuridicamente imprecisi.

Il Fatto

Il Consiglio Notarile di Bari deferiva una notaia alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina Notarile, contestando diversi addebiti, tra cui la compromissione del decoro e del prestigio notarile per la redazione di atti “frettolosi e compiacenti”. La COREDI assolveva la professionista da ogni addebito, ma la Corte d’Appello di Bari, su reclamo del Consiglio, riformava parzialmente la decisione, dichiarando la notaia responsabile della violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a), l. not. per due specifici atti, irrogando la sanzione della censura. Avverso tale ordinanza la professionista proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminando prioritariamente il quarto motivo di ricorso, relativo all’acquisto di quote societarie da parte di un ente pubblico, ha accolto la doglianza incentrata sull’errore di sussunzione nella clausola generale di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), l. not..

La Corte ha rilevato che la norma richiamata costituisce una clausola generale, la cui applicazione al caso concreto deve essere sindacabile in sede di legittimità. Nella specie, la motivazione della Corte territoriale non ha superato tale vaglio, in quanto ha fondato la gravità della condotta su argomentazioni apodittiche, come il punto di vista dei “potenziali utenti” o il danno di immagine per l’ente rappresentato da un falsus procurator, senza specificare l’effettiva lesione al prestigio della categoria notarile.

In particolare, la Corte ha evidenziato come la qualifica di legale rappresentante dell’ente in capo al Rettore, ai sensi dell’art. 12 r.d. n. 1592/1933, e l’inefficacia dell’atto concluso dal falsus procurator, che non è invocabile dal terzo contraente, minino la fondatezza delle argomentazioni dell’ordinanza impugnata. La presunta compiacenza della professionista è stata giudicata un elemento non costituente di per sé un disvalore.

La Corte ha concluso che l’accoglimento del motivo esaminato comporta l’assorbimento degli altri, cassando l’ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame alla stregua dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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