Revocazione per falsità documentale inammissibile senza indicazione delle prove in citazione (Cass. civ. Sez. III n. 10564 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ., nella parte in cui si fonda su prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, è inammissibile quando l’atto di citazione non indichi le prove relative alla dimostrazione del fatto e del giorno dell’accertamento della falsità. Tale onere non è assolto dalla sola enunciazione del motivo di revocazione né dalla deduzione del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la falsità. La prova articolata per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. è tardiva e non sana l’originaria carenza dell’atto introduttivo.

Il Fatto

Il ricorrente è stato destinatario di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale su istanza della banca creditrice in forza di una fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni di una società. Proposta l’opposizione, la causa è stata interrotta e, in mancanza di riassunzione, dichiarata estinta, con conseguente consolidamento del decreto.

Anni dopo il ricorrente ha convenuto la banca chiedendo la revocazione del decreto ingiuntivo ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ., assumendo che a fondamento della pretesa vi fosse una documentazione risultata falsa a seguito di una sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata allegazione e prova, nell’atto di citazione, della data di scoperta della falsità. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, rilevando che le prove erano state proposte solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente. Il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 395 e 398 cod. proc. civ., sostenendo che gli oneri probatori sarebbero diversi e autonomi per ciascuna ipotesi di revocazione e che, per la fattispecie del n. 2, sarebbe sufficiente indicare il motivo e la sentenza che ha accertato la falsità, non rilevando la data della scoperta, attinente alle sole ipotesi di dolo.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 395, n. 2, cod. proc. civ. prevede la revocazione quando si è giudicato su prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; nel caso di specie è stata invocata la prima parte della norma. L’art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., la cui rubrica si riferisce espressamente all’atto introduttivo, stabilisce che la citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, oltre al motivo della revocazione, le prove relative alla dimostrazione dei fatti e quelle relative al giorno della scoperta o dell’accertamento della falsità.

Il percorso argomentativo della Corte è lineare. L’onere di indicazione probatoria è imposto direttamente all’atto di citazione e costituisce requisito di ammissibilità della domanda. Non è quindi sufficiente enunciare il motivo di revocazione, né dedurre il passaggio in giudicato della sentenza penale che ha accertato la falsità: la funzione dell’onere è ancorare fin dall’origine la domanda a un supporto probatorio individuato nel suo tipo e nelle circostanze rilevanti.

Nel caso esaminato la Corte rileva che le prove non sono state indicate nell’atto di citazione, essendo state proposte solo nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.. Il ricorrente aveva evocato un precedente secondo cui non sarebbe necessaria l’articolazione specifica dei capitoli, bastando l’enunciazione del tipo di prova offerto e l’indicazione delle circostanze in cui è avvenuta la scoperta della falsità. La Corte non ritiene però che tale impostazione giovi al ricorrente, poiché difetta comunque, nell’atto introduttivo, persino l’enunciazione del tipo di prova. La successiva indicazione è dunque tardiva e non sana il vizio originario.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della declaratoria di inammissibilità della domanda di revocazione, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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