Spese di lite, soccombenza e omessa condanna nel dispositivo (Cass. civ. Sez. III n. 19502 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, in motivazione, affermi la soccombenza di una parte e la necessità della riforma del capo sulle spese deve dare coerente attuazione alla statuizione anche nel dispositivo, pronunciando la relativa condanna. L’omessa condanna nel dispositivo, in contrasto con la motivazione, integra violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., perché il principio di soccombenza impone di porre le spese a carico della parte che risulti perdente. La Corte di cassazione, accertata la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, cassa la sentenza sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Resta invece insindacabile in sede di legittimità l’interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione delle risultanze istruttorie compiute dal giudice del merito.

Il Fatto

Un proprietario di un appartamento all’ultimo piano di un condominio cita in giudizio il condominio, la società appaltatrice dei lavori di rifacimento del lastrico solare e il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni da infiltrazioni e l’esecuzione delle opere necessarie. Nel giudizio intervengono le compagnie assicuratrici chiamate in garanzia.

Il Tribunale accoglie la domanda e condanna il condominio e la società appaltatrice, escludendo la responsabilità del direttore dei lavori. La Corte d’appello riforma in parte la decisione: accoglie l’appello del condominio, accoglie quello della società appaltatrice condannando la compagnia a tenerla indenne, revoca la condanna del proprietario alle spese in favore di una compagnia, ma omette nel dispositivo di condannare tale compagnia a rifondere le spese del grado all’appellante risultato vittorioso. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale della compagnia di assicurazione, che censura l’operatività della garanzia. I motivi primo e terzo, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili: le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge in tema di ermeneutica contrattuale, chiedono in realtà una rivisitazione dei fatti accertati e una diversa lettura delle clausole, non consentita in sede di legittimità. La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee spettano al giudice del merito.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato. Richiamando il principio per cui, ai sensi dell’art. 1917 cod. civ., per individuare il fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione occorre considerare il tenore della clausola identificativa, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha valorizzato l’art. 1 del contratto, che copre i danni involontariamente cagionati, e ha accertato che i lavori furono eseguiti durante la vigenza della polizza. I costi di eliminazione dei difetti, liquidati al danneggiato a titolo di risarcimento, rientrano pertanto nella garanzia.

Passando al ricorso principale, il primo motivo è fondato. La Corte territoriale, pur avendo affermato in motivazione che la sentenza di primo grado andava riformata quanto alle spese e che queste seguono la soccombenza, ha omesso nel dispositivo di condannare la compagnia a rifondere all’appellante le spese del secondo grado. Tale omissione contrasta con la motivazione e integra violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Il capo relativo all’assenza di responsabilità del direttore dei lavori non è stato impugnato, con conseguente passaggio in giudicato. Essendo stato il direttore evocato in giudizio per scelta processuale dell’attore, non imposta da litisconsorzio necessario, e risultato vittorioso, la sua condanna alle spese trova fondamento nel principio di causalità e nell’art. 91 cod. proc. civ.

In conclusione, il ricorso principale è accolto nei limiti del primo motivo, il ricorso incidentale è rigettato. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è decisa nel merito, con condanna della ricorrente incidentale alle spese del grado d’appello e di legittimità, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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