Una tantum CCNL mobilità dovuta solo per il periodo di lavoro effettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19524 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’una tantum prevista dal CCNL Mobilità-Attività Ferroviarie ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente per il periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo. Essa, in quanto correlata allo svolgimento della prestazione, è dovuta in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento e non per intero dal datore di lavoro in forza al momento della stipula, salvo diversa previsione negoziale ad hoc. Il cambio appalto non equipara la vicenda traslativa alla disciplina dell’art. 2112 cod. civ. e non addossa al nuovo appaltatore l’intero importo per i periodi di attività prestata presso i precedenti datori di lavoro.

Il Fatto

Una società esercente attività di pulizia e sanificazione si era aggiudicata, dall’1.3.2012, l’appalto per i servizi di pulizia presso una stazione ferroviaria, assumendo i lavoratori in forza di cambio appalto. In data 20 luglio 2012 era stato sottoscritto il nuovo CCNL di settore che, all’Allegato A, prevedeva un emolumento denominato una tantum a copertura della vacanza contrattuale del periodo 1.1.2009 – 31.8.2012.

La società aveva corrisposto l’importo in misura ridotta, in proporzione al periodo in cui i dipendenti avevano lavorato presso di essa. I lavoratori avevano agito in via monitoria; il Tribunale aveva accertato il diritto all’una tantum nella misura intera e la Corte d’Appello di Brescia aveva respinto il gravame della società. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, scrutinati congiuntamente per connessione logico-giuridica, prospettano la violazione dell’Allegato A del CCNL in relazione agli artt. 1362, 2094 e 2112 cod. civ. e all’art. 29 della legge n. 276/2003. La Corte li ritiene fondati e dà continuità alle numerose pronunce di legittimità sulla medesima vicenda, richiamandone le motivazioni.

Il Collegio ribadisce che, una volta enunciata l’interpretazione della regula iuris, essa ha vocazione di stabilità, valorizzata dalle novelle del 2006 e del 2009 al codice di rito. Il precedente nomofilattico non è vincolante in senso assoluto, ma l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale impone mutamenti di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni.

Nel merito, l’indennità una tantum «ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo». Il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae; non è quindi giustificato porre a carico del soggetto con cui il rapporto intercorreva al momento del rinnovo l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva.

Conferma indiretta della soluzione è l’esigenza di riproporzionamento espressamente avvertita dalle parti collettive, che hanno stabilito la corresponsione degli importi in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento. L’indennità, strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione, può essere pretesa solo nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore al momento della stipula.

La sentenza impugnata non è in linea con tali principi; va perciò cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti in fatto e le determinazioni sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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