Revocazione per errore di fatto inammissibile se il giudice decide sulla questione (Cass. civ. Sez. V n. 19525 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto è inammissibile quando il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata si è effettivamente pronunciato sulla questione controversa, escludendo l’applicazione dell’art. 395, quarto comma, cod. proc. civ., poiché difetta il presupposto dell’omesso esame. Non integra errore revocatorio la valutazione, pur opinabile, sulla tempestività di una produzione documentale. La delega di firma dell’avviso di accertamento attiene alla validità sostanziale dell’atto, non alla legittimazione processuale, e la relativa documentazione può essere prodotta dall’Amministrazione finanziaria anche nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per Irpef 2010, redatto in forma di accertamento sintetico, contestando maggior reddito non dichiarato in relazione a spese per incrementi patrimoniali. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che accoglieva il ricorso ritenendo non provata la legittimazione del funzionario firmatario e maturata la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo.

La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, riformava la decisione, reputando tempestivamente fornita la prova della legittimazione e non maturata la decadenza. Il contribuente proponeva allora ricorso per revocazione, respinto dalla CTR con la sentenza n. 3474/2018. Avverso tale pronuncia ha introdotto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza per difetto di supporto motivazionale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ordine alla tardiva produzione della documentazione sulla legittimazione del funzionario firmatario dell’atto impositivo.

La Corte ritiene il motivo infondato. La pronuncia della CTR è presente e, pur sintetica, chiaramente intellegibile e completa: i giudici dell’appello hanno affermato che non sussiste errore di fatto, perché i giudici impugnati si erano espressamente pronunciati sulla tempestività del deposito documentale, escludendo così l’applicazione dell’art. 395, quarto comma, cod. proc. civ.

Il secondo e il terzo motivo, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., deducono la violazione degli artt. 64-67 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 395, quarto comma, cod. proc. civ., nonché la mancata rilevazione del giudicato interno formatosi sul punto in primo grado. I motivi, connessi, sono trattati congiuntamente.

La Corte reputa condivisibile la conclusione della CTR: il giudice dell’appello non ha ignorato la questione della delega di firma, ma ha espressamente deciso sulla tempestività della produzione. Tale valutazione è idonea da sola a definire il giudizio e non risulta specificamente contestata. L’istanza di revocazione per errore di fatto era dunque inammissibile.

La Corte aggiunge, per completezza, un principio consolidato: l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, se privo della sottoscrizione dell’ufficio o del delegato, ma in caso di contestazione l’Amministrazione deve dimostrare la delega, senza necessità di farlo dal primo grado, trattandosi di atto di natura sostanziale e non processuale (Cass. sez. V n. 12781 del 2016, conf. Cass. sez. V n. 19190 del 2019). La documentazione poteva quindi essere prodotta validamente in appello e valutata dal giudice di gravame. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e doppio contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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