Motivi di ricorso generici inammissibili se non si confrontano con la motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10754 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., si limitino a riproporre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La censura che lamenti l’omessa pronuncia su un’istanza di parte va dedotta quale error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con deduzioni specifiche idonee a individuare il fatto sul quale il giudice di merito ha mancato di pronunciarsi. Il disconoscimento delle copie fotostatiche è inefficace se generico, non essendo sufficienti clausole di stile o asserzioni indefinite. Gli apprezzamenti di fatto e la scelta tra le risultanze probatorie sono riservati al giudice del merito.

Il Fatto

Il ricorrente, già parte di un giudizio instaurato davanti al Tribunale di Aosta, chiedeva l’annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli e la declaratoria di insussistenza dei crediti portati dalle cartelle presupposte, per mancata notifica dei titoli e per intervenuta prescrizione. Il giudice di primo grado dichiarava l’insussistenza dei crediti in ragione della ravvisata prescrizione e dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, rigettando nel resto.

La Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello principale e, accogliendo gli appelli incidentali degli enti, rigettava l’impugnazione dell’avviso di addebito già accolta in prime cure. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che invocava l’applicazione del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 per un ulteriore stralcio delle cartelle, è inammissibile sotto ogni profilo. La doglianza non rappresenta una violazione o falsa applicazione della disposizione invocata, né critica l’interpretazione offerta dal giudice di merito. L’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non può essere riferito a questioni o argomentazioni, ma solo a un preciso accadimento storico-naturalistico. La lamentata omessa pronuncia andava semmai dedotta come error in procedendo ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., con deduzioni specifiche; nel ricorso non si indica dove il ricorrente avrebbe individuato in appello le ulteriori cartelle da stralciare.

Il secondo motivo, sull’inesistenza e incompletezza della notifica, è inammissibile perché ripropone doglianze generiche senza confrontarsi con la motivazione che ha accertato la rituale notifica. La Corte territoriale ha considerato le relate prodotte in copia come prova della notifica e il disconoscimento del ricorrente come inefficace perché generico, in conformità a un orientamento costante secondo il quale la contestazione di conformità delle copie all’originale esige una dichiarazione chiara e univoca del documento e degli aspetti differenziali.

Il terzo motivo è inammissibile: non attinge la decisione che dà atto dell’interruzione emergente da due intimazioni. L’efficacia interruttiva di un documento è oggetto di apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito. L’eventuale errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova è sindacabile solo ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ..

Il quarto motivo, sulla lesione del diritto di difesa per mancato accoglimento delle istanze istruttorie, è inammissibile. Poiché il disconoscimento era generico e inefficace, la Corte d’Appello coerentemente non ha disposto l’esibizione degli originali. Le Sezioni Unite n. 15982 del 2001 hanno affermato che l’omessa pronuncia rileva solo per domande ed eccezioni, non per le istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il quinto motivo, sulla violazione delle tabelle dei parametri forensi e sull’errato scaglione, è inammissibile: la sentenza indica gli scaglioni considerati e il valore, mentre il ricorrente non prospetta un criterio alternativo. La questione della giurisdizione tributaria su alcune cartelle è nuova, mai sollevata in precedenza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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