Prescrizione quinquennale dei contributi per indennità di prepensionamento e limiti dell’automaticità delle prestazioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16365 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 c.c., non è assoluto e trova un limite esplicito nell’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente erogatore alla riscossione dei contributi, laddove una norma espressa lo preveda. La denuncia del lavoratore, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, non raddoppia il termine prescrizionale quinquennale per i crediti maturati successivamente all’entrata in vigore della legge, né può essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione, la cui efficacia interruttiva è riservata esclusivamente a fatti imputabili all’ente previdenziale.
Il Fatto
Il lavoratore, ex dipendente di una società del settore minerario, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità, previo versamento all’INPS dei contributi previdenziali maturati sulla quota incrementata dell’indennità di prepensionamento, il cui onere era stato assunto dalla Regione Sicilia e trasferito alla società. Dopo un primo rigetto nel merito e una sentenza d’appello fondata sulla rinuncia transattiva del lavoratore, la Cassazione, con ordinanza n. 2230/2019, cassava la decisione, qualificando l’obbligazione contributiva come di diritto pubblico a carattere previdenziale. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Palermo accoglieva però l’eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi, sollevata dall’INPS e dalla società, respingendo le domande del pensionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata, disattendendo le censure del ricorrente. Sul piano della motivazione, ha ribadito che l’anomalia denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o perplessa, e ha ritenuto quella del giudice del rinvio puntuale e coerente. Ha poi escluso che sulla questione della prescrizione si fosse formato un giudicato implicito, poiché la Corte d’appello, nella fase antecedente alla rescissione, non si era pronunciata sul punto, ritenendolo assorbito dalla rinuncia transattiva: su tali questioni assorbite non si forma giudicato e la questione può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. Ha inoltre precisato che la precedente ordinanza n. 2230/2019 non aveva enunciato alcun principio di diritto sulla prescrizione, non essendo tale eccezione oggetto dei motivi di ricorso, con la conseguenza che nessun vincolo ex art. 384 c.p.c. gravava sul giudice del rinvio (cfr. Cass. n. 14813/2023). Nel merito, la Corte ha affermato che il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c. è derogabile dalle leggi speciali e, per le prestazioni a carico dell’AGO, trova un limite nel combinato disposto con l’art. 27 del r.d.l. n. 636/1939, che ne condiziona l’operatività all’esistenza di contribuzione non prescritta. Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato la durata quinquennale del termine per la contribuzione successiva alla legge n. 335/1995, precisando che la denuncia del lavoratore non può raddoppiare il termine, né interrompere la prescrizione, la cui interruzione è invocabile solo per atti imputabili all’ente previdenziale (cfr. Cass. n. 6311/2021 e Cass. n. 5820/2021). Ha infine escluso la pertinenza del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 69/2014, riferita a una fattispecie di decadenza processuale non assimilabile, e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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